• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
fisco

Legge Delega fiscale: approfondimento Ance sulle novità approvate

22 Agosto 2023
Categories
  • fisco
Tags
  • carousel
  • fisco
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, come premialità per i contribuenti virtuosi, semplificazione dei rimborsi IVA, revisione e non più superamento degli ISA, possibilità di utilizzo in compensazione di sanzioni ed interessi sulle imposte sui redditi non pagate, per i soggetti che hanno crediti commerciali verso la P.A., con specifiche condizioni.

Ulteriore novità, la progressiva attuazione del federalismo fiscale regionale e la revisione del sistema fiscale di comuni, città metropolitane e province.

Questi i nuovi principi-guida contenuti nella legge 111/2023 Delega al Governo per la riforma fiscale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2023.

Le modifiche apportate al testo della legge nella seconda parte dell’iter parlamentare, presso il Senato, hanno riguardato, in particolare, la parte del provvedimento non esaminata alla Camera, ovvero i rapporti Fisco-contribuente, gli strumenti di accertamento, riscossione e rimborso delle imposte, nonché il contenzioso e le sanzioni.

Tra i nuovi principi e criteri direttivi della delega fiscale si evidenziano, in particolare:

  • la piena attuazione del federalismo fiscale regionale, previsto con il D.Lgs. 68/2011 (13);
  • la revisione del sistema fiscale degli Enti locali (Comuni, province, città metropolitane), attraverso il riordino dei tributi locali, fermo restando il mantenimento del principio di progressività fiscale ed evitando le doppie imposizioni (14);
  • la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), invece del loro superamento, come previsto nella formulazione originaria del testo (16, co.1, lett.a);
  • il rafforzamento dei regimi premiali vigenti, con la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti con alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche in base agli ISA (16, co.1, lett.d);
  • la riduzione di almeno 2 anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini di imposte sul reddito ed IVA, nonché l’esclusione dalle sanzioni per i contribuenti la cui gestione e controllo del “rischio fiscale” sia certificata da professionisti qualificati, anche in conformità ai princìpi contabili. Da questi benefici sono esclusi i casi di violazioni fiscali causate da condotte fraudolente, a danno del reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente (art.17, co.1, lett.g, nn. 1.9.1 e 1.9.3);
  • l’esclusione delle sanzioni penali tributarie, specie quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, a favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo, che comunicano preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali (art.17, co.1, lett.g, nn. 1.9.2);
  • la revisione della disciplina dei rimborsi IVA con finalità di razionalizzazione e semplificazione (18, co.1, lett.i);
  • la valutazione della possibilità, fissandone le condizioni, di utilizzare in compensazione le sanzioni e gli interessi derivanti da mancati versamenti di imposte su redditi già dichiarati, a favore dei soggetti che hanno crediti maturati verso le Amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito fiscale (20, co.1, lett.a., n.2);
  • l’esclusione dalle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, fornite con successivi documenti di prassi, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sull’ambito applicativo della normativa e che il contribuente provveda al pagamento dell’imposta dovuta (20, co.1, lett.c, n.5).

Allegati
legge_111-2023
Apri

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata