Si informa che nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023 è stato approvato un decreto-legge recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, tra le quali un’importante disposizione in tema di cassa integrazione ordinaria per il settore edile.
Facendo riferimento a quanto riportato nel comunicato stampa emanato al termine della suddetta riunione, e in attesa della pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, si anticipa quanto segue.
Per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, sono neutralizzati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa.
Si ricorda che da tempo l’Ance chiede di equiparare l’edilizia all’industria in generale per quanto riguarda i criteri di calcolo dei limiti di durata massima della CIGO. La necessità di tale equiparazione era stata evidenziata dall’Associazione anche nel corso della prima riunione sul tema dell’emergenza meteo tenuta dal Ministro del Lavoro con le Parti Sociali il 20 luglio scorso e, come preannunciato dallo stesso Ministro in apertura della successiva riunione del 25 luglio, ha trovato accoglimento, per il periodo luglio-dicembre 2023, nel suddetto decreto-legge. Peraltro, nel medesimo incontro del 25 luglio il Ministro ha anticipato che intende proporre di rendere tale misura strutturale con la prossima legge di bilancio.
Tra le ulteriori misure del decreto-legge approvato ieri, si prevede che il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto all’esposizione alle emergenze climatiche. Si prevede, altresì, che tali intese possano essere recepite con decreto dei predetti Ministeri.
Si fa riserva di illustrare i contenuti del decreto-legge a seguito della pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.