Il contratto di avvalimento che non preveda un corrispettivo a favore dell’impresa ausiliaria non può per ciò solo considerarsi nullo.
Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2023, n.6826, ancorandosi alla normativa attuale per offrire un’intepretazione in concreto della norma e sostennendo che l’assunto trova esplicita conferma nella specifica previsione contenuta nel D.lgs. 36/2023.
Al di la dello specifico caso su cui ha sentenziato il Consiglio ci preme evidenziare le argomentazioni a supporto dell’assunto sopra detto.
Il Consiglio di Stato sostiene che la mancata previsione di un corrispettivo in denaro non può comportare la nullità del contratto medesimo. Secondo la giurisprudenza consolidata, seppure è vero che il contratto di avvalimento è tipicamente oneroso, tale carattere può emergere anche da un interesse economico patrimoniale dell’impresa ausiliaria a fornire i requisiti, che non necessariamente si concretizza nel riconoscimento di un corrispettivo in denaro. Tale interesse può essere diretto o indiretto, cioè consistere in una utilità immediata o anche indiretta, purché emerga chiaramente dagli accordi contrattuali tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata. In questa logica, ciò che va accertato è se tali accordi contrattuali consentano di verificare se gli stessi operino l’effettivo prestito dei requisiti e la relativa concreta messa a disposizione di mezzi e risorse correlati agli stessi, che tutelino adeguatamente la stazione appaltante.