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Gestione rifiuti: scadenza 8 luglio per la presentazione del MUD

4 Luglio 2023
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Si ricorda che per quest’anno il termine per la presentazione del MUD, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2022, è stato prorogato all’8 luglio, ossia centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova modulistica (art. 6 L. 70/1994). 

Lo scorso 10 marzo è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2023 che ha introdotto alcune modifiche alla modulistica per la presentazione del MUD.

Per quanto riguarda le imprese edili non ci sono particolari novità, viene infatti ribadito che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. 

Viene inoltre confermata la possibilità di presentare la dichiarazione cd. semplificata, alle stesse condizioni e con le medesime modalità già previste dal Modello allegato al Dpcm del 17 dicembre 2021.  

In generale, si ricorda che sono tenuti alla presentazione del MUD i seguenti soggetti: 

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.

Gli allegati del DPCM 3 febbraio 2023 sono reperibili al seguente link.

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