Si informa che nell’ambito del Regolamento Reach sono previsti adempimenti in materia di formazione per quanto riguarda i diisocianati.
Il Regolamento allegato contiene una restrizione su tali sostanze chimiche ed in particolare ne prevede il non utilizzo in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
La formazione, che comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
Poiché il Regolamento non fornisce indicazioni sulla durata del corso e sulle relative modalità di effettuazione, il Formedil ritiene che l’erogazione dei corsi dovrà essere effettuata in base a quanto previsto nella restrizione REACH rispettando, contestualmente, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni in materia di organizzazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti.
Pertanto, nelle more di un intervento istituzionale di chiarimento sul tema e nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/08 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti), entro il 24 agosto prossimo, la formazione in oggetto, a seconda dell’uso che fanno della sostanza (punto 4, lettere a), b), c), dell’allegato XVII del Regolamento.
Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati nella propria impresa, la maggior parte delle imprese edili potrebbe adempiere all’obbligo formativo frequentando corsi di formazione che si collocano al livello intermedio, corrispondenti al punto 5 lettere a) e b) dell’allegato alla restrizione REACH del 3 agosto 2020.
La formazione può essere effettuata presso gli organismi paritetici del settore.
Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare gli obblighi introdotti dal Regolamento europeo, controllando sempre quanto riportato sugli imballaggi dei prodotti chimici come contenuto di diisocianati o l’indicazione: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”