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Lavoro

WELFARE AZIENDALE – REGIME CONTRIBUTIVO INPS

26 Giugno 2023
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Con la circolare n 49 del 31 maggio 2023  l’INPS ha effettuato una ricognizione del quadro normativo vigente in materia di welfare aziendale, evidenziando, soprattutto, i rapporti fra il trattamento contributivo dei premi di risultato convertiti, su richiesta del lavoratore, in misure di welfare.

La circolare ricorda come, nonostante l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi sia più ampio di quello fiscale, poiché esistono, alla luce dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, voci retributive aventi rilevanza ai soli fini previdenziali.

L’Istituto ha voluto evidenziare i casi in cui la disciplina ai fini contributivi si discosti da quella vigente ai fini fiscali, fornendo agli operatori le precisazioni sui conseguenti riflessi relativi alla determinazione dell’imponibile.

In sostanza, la circolare precisa che:

  • il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale e fiscale sia per il datore che per il lavoratore;
  • nel caso di erogazione di un premio di risultato, lo stesso sconta la normale contribuzione previdenziale, mentre è assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% (5% per il periodo di imposta 2023) in capo al solo dipendente;
  • sempre nell’ipotesi di erogazione di un premio di risultato aziendale, laddove il dipendente chieda di trasformare, in tutto o in parte, l’importo a lui spettante a tale titolo in versamenti verso forme di previdenza complementare, oppure a queste ultime fosse destinato, per regolamento aziendale, il residuo dei piani di welfare non utilizzati dai lavoratori, le somma versate dal datore verso tali forme devono essere assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Nel inviare al testo per eventuali provvedimenti si ricorda che l’EVR riconosciuto dalle aziende è qualificabile come premio di risultato.

 

 

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INPS_Circolare_49_31_05_2023
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