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gestione d'impresa, Nazionali

Pubblicato il Regolamento RENTRI

13 Giugno 2023
Categories
  • gestione d'impresa
  • Nazionali
Tags
  • gestione d'impresa
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Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (sulla G.U. n. 126 del 31/05/2023, vedi allegato) avente per oggetto la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. RENTRI.

Il decreto entra in vigore il 15 giugno 2023, tuttavia, l’art. 13 del Regolamento stesso prevede un ampio periodo di transizione entro il quale i soggetti obbligati potranno aderire al RENTRI, periodo compreso tra i 18 e i 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende (e quindi del numero di dipendenti).

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a iscriversi al RENTRI:

  1. a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  1. b) i produttori di rifiuti pericolosi;
  1. c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  1. d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  1. e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

 

Importante

Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono escluse dal RENTRI.

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI sono solo quelli individuati all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rimanda a sua volta all’art. 184 comma 3 lettere c), d), g) del D.Lgs. 152/06.

Dato che le imprese edili sono ricomprese però nella lettera b) dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ne consegue che per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati ad aderire al RENTRI.

 

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Per i soli soggetti obbligati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento (cioè dal 15 giugno 2023), l’iscrizione al RENTRI sarà effettuata con le tempistiche seguenti:

  1. a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
  1. b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  1. c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;

 

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO RENTRI

Il Regolamento, composto da 24 articoli e tre allegati, disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano aderirvi volontariamente;
  • il funzionamento del RENTRI, le modalità di trasmissione dei dati e la definizione degli importi relativi ai diritti di segreteria e ai contributi annuali a carico delle imprese.

Ricordiamo che il RENTRI sostituisce il precedente sistema SISTRI, soppresso dall’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Segnaliamo infine alle imprese che la parte operativa del RENTRI è in ancora in fase di organizzazione in attesa della pubblicazione dei futuri decreti direttoriali riguardanti istruzioni, requisiti, manuali, guide sintetiche e modalità operative del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

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