Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023, l’Inps ha illustrato le disposizioni del nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che sostituisce il previgente Regolamento adottato il 20 dicembre 2013 (cfr. messaggio n. 1805/2014).
Il Regolamento disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello sia centrale che periferico.
Nel rinviare ad una successiva comunicazione l’illustrazione degli ulteriori contenuti della suddetta circolare, si segnala, per immediata informativa, che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa, il termine di presentazione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di reiezione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) è fissato in 30 giorni (e non più 60).
Il suddetto Regolamento, infatti, all’art. 5, recante “Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale”, dispone quanto segue:
“Avverso il provvedimento dell’Inps di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria è ammesso ricorso, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.”
Si segnala in proposito che il medesimo termine di 30 giorni era, in realtà, già previsto nel Regolamento previgente del 2013, in quanto fissato anche dalla norma di legge allora in vigore per i ricorsi CIGO (per l’edilizia, l’art. 4 della legge n. 427/1975), ma sotto tale profilo l’Istituto aveva adottato finora una più favorevole prassi amministrativa, risalente al messaggio n. 2939/2013, che considerava ordinatorio e non perentorio il predetto termine di 30 giorni e allineava, pertanto, il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione del ricorso giudiziario al TAR, fissato in 60 giorni.
Tale prassi più favorevole, peraltro, era rimasta invariata anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, recante riforma della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, il cui art. 17 riproduce sostanzialmente la norma di legge previgente in materia di ricorsi CIGO.
A quanto si evince dalla circolare in commento, invece, con il nuovo Regolamento la suddetta prassi amministrativa più favorevole viene sostanzialmente superata e il termine per la presentazione dei ricorsi al Comitato Amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di CIGO, è fissato in 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.
Con riferimento alla decorrenza della novità sopra illustrata, si riportano le indicazioni operative fornite dall’Istituto nella circolare in commento:
“Atteso che attualmente i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego dei trattamenti di integrazione salariale sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria [messaggio n. 2939/2013], al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, si precisa che la nuova tempistica illustrata nel presente paragrafo troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.
Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.”