Il 3 maggio scorso è stato siglato dalle Parti sociali l’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale 2023 per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Di seguito le principali novità in sintesi
ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il CIT esplica i suoi effetti dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2023
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI
Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese successivo al periodo di paga cui si dovesse mancare.
Qualora la presentazione non avvenga nei termini sopradetti, con una tolleranza di 5 giorni lavorativi, le imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.100,00. Ove il ritardo superi i 60 gg dai termini sopraindicati, la penale è aumentata di €. 10,00 per ogni operaio e per ogni denuncia ritardata.
Solo per le denunce del mese di luglio i termini di cui sopra sono fissati al 10 settembre.
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE
Tutti gli importi dovuti dalle Imprese alla Cassa Edile di Enna, devono essere versati dai datori di lavoro entro la fine del mese successivo il periodo di paga cui si riferisce la denuncia.
Le Imprese che verseranno le somme dovute oltre il termine di cui sopra, con una tolleranza di 5 gg lavorativi, dovranno corrispondere gli interessi di mora nella misura fissata dalla CNCE.
Per le aziende che non effettueranno il versamento entro il termine fissato, saranno adottate le procedure di recupero, così come stabilito dalla CNCE.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Nell’ambito della verifica degli indicatori ai fini della determinazione dell’EVR ed a seguito della verifica effettuata, si è constatato che 3 parametri hanno avuto andamento positivo, le parti hanno quindi preso atto che il valore dell’EVR territoriale, per il periodo aprile 2023-dicembre2023, è pari al 3% della paga base in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo nazionale del 1° luglio 2014;
La effettiva erogazione dell’EVR da parte delle imprese sarà conseguente alla verifica aziendale da farsi annualmente entro 30 giorni dalla verifica territoriale annuale (3 giugno 2023).
La verifica aziendale sarà effettuata sulla base dell’andamento triennale a livello aziendale dei seguenti parametri:
Sulla base di tale verifica
Scheda. A) Elemento economico variabile pieno– aprile 2023-dicembre2023
EVR MENSILE | EVR ORARIO | |
VII imp. 1° cat. Super | 48,92 | 0,28 |
VI imp. 1° cat. | 44,03 | 0,25 |
Imp.V. 2° cat. | 36,39 | 0,21 |
IV imp. di 4° livello – Operaio speciale. IV° livello | 34,25 | 0,20 |
III imp. 3° cat. – Operaio speciale. III° liv | 31,80 | 0,18 |
II imp. 4° cat. – Operaio qualif. II° liv | 28,62 | 0,17 |
imp. 4° cat. 1° impiego – Operaio comune I° livello | 24,46 | 0,14 |
Custodi guardiani portinai senza alloggio | 22,01 | 0,13 |
Custodi guardiani portinai con alloggio | 19,57 | 0,11 |
Scheda. B) Elemento economico variabile ridotto– aprile 2023-dicembre2023
EVR MENSILE | EVR ORARIO | |
VII imp. 1° cat. Super | 14,68 | 0,085 |
VI imp. 1° cat. | 13,21 | 0,076 |
Imp.V. 2° cat. | 11,01 | 0,064 |
IV imp. di 4° livello – Operaio speciale. IV° livello | 10,27 | 0,059 |
III imp. 3° cat. – Operaio speciale. III° liv | 9,54 | 0,055 |
II imp. 4° cat. – Operaio qualif. II° liv | 8,59 | 0,050 |
imp. 4° cat. 1° impiego – Operaio comune I° livello | 7,34 | 0,042 |
Custodi guardiani portinai senza alloggio | 6,60 | 0,038 |
Custodi guardiani portinai con alloggio | 5,87 | 0,034 |
In caso di non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali inerenti l’EVR, le imprese devono comunicarlo, tramite una autodichiarazione, ad ANCE Enna, alla Cassa Edile di Enna e alle RSU/RSA (se presenti). ANCE Enna informerà tempestivamente le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, si attiverà con le stesse un confronto per la verifica dell’autodichiarazione ( si veda fac-simile allegato )
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI TRASPORTO
Qualora i lavoratori dovessero provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta una Indennità giornaliera di trasporto pari a
· € 5 per distanze da 1Km a 20Km
· € 7 ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km.
· Oltre i 30 km l’indennità è maggiorata di 0.2 euro per goni km fino a un massimo complessivo di euro 11 al per ogni giorno di effettivo lavoro.
Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d’avanzamento del cantiere.
L’indennità di cui sopra non è dovuta quando il cantiere sia ubicato entro il raggio di 10 Km tra il cantiere stesso e la sede dell’Impresa o il luogo di residenza del lavoratore se più vicino.
L’indennità è dovuta per tutti i cantieri ubicati nel territorio provinciale. È dovuta altresì nei cantieri ubicati in altra provincia se ricadenti nel raggio di 50 Km dai confini della Provincia di Enna.
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
Qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l’Impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori una Indennità sostitutiva fissata in euro 4,50 giornaliere
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’
Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari a:
· €. 11,00 giornaliere per la disponibilità in giornate non festive
· €. 16,00 giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna
PREMIALITÀ ALLE IMPRESE
Nell’ambito delle finalità di assistenza alle imprese che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-DURC;
-regolarità nelle denunce e nei versamenti;
– 24 mesi di anzianità di iscrizione alla cassa edile;
– adesione ai protocolli di legalità stipulati tra le organizzazioni datorili maggiormente rappresentative e il Ministero dell’interno, impegnandosi ad attuarne i contenuti;
spetta un Premio che può essere concesso per i seguenti titoli:
a) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà superare il valore di €15.000,00 ad impresa e per esercizio finanziario (ottobre-settembre).
b) l’impresa, dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia spettanti ai lavoratori, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare apposita istanza alla Cassa Edile entro il 30esimo giorno dalla presentazione della denuncia relativa al mese in cui si è verificato l’evento. L’istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC e corredata contestualmente dalla seguente documentazione:
1. copia dell’attestato di malattia inviato telematicamente all’INPS, comprovante l’inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, per ciascun lavoratore interessato; Nei casi di malattia conseguente a ricovero ospedaliero la richiesta deve essere corredata da certificato di ammissione al ricovero protocollato dall’INPS
2. copia del cedolino paga firmata dal lavoratore dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall’Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia dei quali si chiede il rimborso.
L’istanza sarà rigettata:
– in mancanza della documentazione di cui ai punti precedenti che devono essere inviati congiuntamente all’istanza
– in mancanza della regolarità contributiva fino al mese in cui si è verificato l’evento.
– per tardiva presentazione (fa fede la data della PEC)
La Cassa Edile rimborserà alle aziende il trattamento di malattia/infortunio spettante nei mesi di dicembre (semestre: aprile-settembre) e di luglio (semestre: ottobre-marzo). Il requisito della regolarità contributiva deve essere posseduto fino al mese in cui si è verificato l’evento. Il rimborso verrà erogato nei limiti dello 0.4% dei salari denunciati e per i quali sono stati versati i relativi contributi nel semestre di riferimento.
Al momento della lavorazione delle pratiche a dicembre (semestre aprile/settembre) ed a luglio (semestre ottobre/marzo) le imprese debbono aver effettuato i versamenti fino al mese dell’evento per cui si è richiesto il rimborso. In mancanza della regolarità non verrà riconosciuto quanto richiesto e la pratica verrà rigettata definitivamente.
La premialità potrà essere concessa nei limiti delle risorse disponibili e dell’importo pari all’1,05% dei salari denunciati e per i quali si è regolarmente proceduto a pagare le contribuzioni contrattuali.