Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Il provvedimento contiene disposizioni in materia di revisione prezzi e garanzie negli appalti, nonché diverse previsioni derogatorie alle norme vigenti in vari settori.
Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute nella Legge, entrata in vigore il 22 aprile scorso.
Articolo 7-bis- disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
La nuova previsione, introdotta in sede di conversione anche grazie all’azione dell’ANCE, stabilisce che l’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del DL n. 50/2022, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a)e b), del medesimo articolo.
La norma in commento è volta a fornire una interpretazione logica e ragionevole della disposizione contenuta all’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del DL 50/2016, che, come noto, in virtù della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023, in relazione agli appalti di lavori derivanti da offerte con termine di scadenza entro il 31.12.2021, ha esteso anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 la possibilità di ottenere pagamenti con prezzi aggiornati.
Il dettato letterale della disposizione, infatti, era ambiguo ove precisava che le committenti prive di risorse interne, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 avrebbero potuto accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” solo se non avessero avuto accesso ai Fondi nel 2022.
Per tali ragioni, la nuova previsione chiarisce quale sia il giusto significato da attribuire alla disposizione, che non può essere altro che quella di evitare che, per identiche lavorazioni, le committenti possano usufruire due volte dell’accesso alle risorse dei Fondi ministeriali.
In tal modo, pertanto, viene definitivamente precisato che la richiesta di accesso al Fondo nel 2023 potrà essere presentata dalla committente solo se non riguardi quelle medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali si sia già usufruito delle risorse dei Fondi ministeriali.
Articolo 7-ter – Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici.
La norma, introdotta in sede di conversione del decreto, precisa che, al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, le disposizioni di cui all’articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 – in materia di svincolo progressivo della cauzione definitiva – trovano applicazione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, anche ai contratti d’appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.
Si tratta di una disposizione fortemente auspicata da ANCE, che consentirà di alleggerire il “castelletto” delle garanzie impegnate dalle imprese, favorendo una maggiore partecipazione alle gare afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Art. 14 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
L’articolo 14 contiene disposizioni relative ai temi che seguono:
Il comma 1, lett. a), estende ai casi di esecuzione anticipata ed ai contratti immediatamente efficaci (ex art. 50, c. 3 del D.L. n. 77/20219) i controlli ordinari di legalità ed i controlli amministrativo-contabili previsti dall’art. 9 del D.L. n. 77/2021 per gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR.
FOCUS
L’art. 9, comma 3, del D.L. n. 77/2021, stabilisce che “gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”.
Il comma 1, lett. d), estende, mediante modifica dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021, le norme di semplificazione e quelle acceleratorie previste per gli interventi PNRR e PNC alle infrastrutture di supporto connesse agli interventi finanziati con le risorse PNRR, PNC e fondi strutturali UE, anche se non finanziate con dette risorse, nonché, con riferimento ai medesimi interventi, la possibilità di utilizzare l’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), prevedendo alcune semplificazioni relative alla fase “a monte”.
FOCUS
Il “modello PNRR” di cui all’art. 48 del D.L. n. 77/2021 comporta, tra l’altro, l’applicazione delle previsioni relative a:
Il comma 1, lett. e) prevede, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione, la possibilità di ricorrere all’appalto integrato su PFTE e alle semplificazioni della conferenza di servizi – già prevista dall’art. 53-bis del D.L. n. 77/2021, per gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, all’edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, finanziati con risorse PNRR e PNC – anche per gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Il comma 2 interviene sull’art. 10, comma 6 – quater, del D.L. n. 77/2021 – che consente alla società Invitalia S.p.A. di promuovere la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro – introducendo anche la possibilità di affidare contestualmente i servizi tecnici e i lavori.
Ai sensi del comma 3, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore.
Il successivo comma 4, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, estende fino al 31 dicembre 2023, salvo che non sia previsto un termine più lungo, le disposizioni del Dl 76/2020, relative alle procedure sotto e sopra soglia (che, tra l’altro, prevedono termini massimi per l’espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sforamento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 (v. box) – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).
In tali casi, si applicano altresì le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell’albo ANAC dei commissari e l’applicazione anche ai settori ordinari dell’inversione procedimentale.
FOCUS
Il comma 4 dell’articolo 2 del D.L. n. 76/2020, che non è prorogato dalla previsione in commento, prevede che per gli interventi da realizzare in alcuni settori, le stazioni appaltanti godono di ampi poteri derogatori.
Si tratta dei lavori nell’ambito nelle seguenti comparti:
Per tali settori, le stazioni appaltanti operano “in deroga” ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto delle leggi penali, del codice leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice degli appalti e delle disposizioni in materia di subappalto. Le deroghe incontrano anche il limite di “quanto non espressamente regolato dal medesimo” articolo 2.
Il nuovo comma 4-bis prevede che le disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 1 a 6, del DL n. 76/2020, si applicano fino al 31 dicembre 2026. In tal modo viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 (termine inizialmente in scadenza il 30 giugno 2023) la c.d. informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell’effettuazione delle verifiche antimafia. Con l’informativa liberatoria provvisoria è quindi possibile procedere alla stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Si tratta di una misura che consente di bypassare il problema delle lungaggini nell’effettuazione dei controlli antimafia, che in diverse occasioni sono state per fonte di criticità. La previsione in commento stabilisce, altresì, che con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 5, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, possano essere individuate misure di potenziamento dell’azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture.
Il comma 9-bis, introdotto in fase di conversione, prevede che la presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante.
Si tratta, in particolare, dell’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto n. 50/2022, da parte dei soggetti tenuti applicazione del codice dei contratti nonché di RFI ed ANAS ed altri soggetti operanti nei settori speciali, relativamente ai contratti:
La norma prevede che, a tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
Art. 17 – disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Il comma 1 prevede la proroga, con i medesimi aggiudicatari ed alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione di nuove procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, con scadenza entro il 30 giugno 2023, al fine di non pregiudicare gli obiettivi del PNRR. In ogni caso, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.
Il comma 2 stabilisce che, nelle more della sospensione dell’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia, gli stessi possono ricorrere, per gli affidamenti superiori ai 150 mila euro, relativi alle opere PNRR e PNC, oltreché a province e città metropolitane, anche a stazioni appaltanti qualificate di diritto, nonché a società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
Art. 24- Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Ai sensi del comma 1, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
Il comma 3 stabilisce che, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, tra le altre cose, applicano le previsioni di cui all’art. 7-ter del D.L. n. 22/2020 (tale norma prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano in deroga al Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/16, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto).
Si tratta del ricorso, ancora una volta, ai forti poteri derogatori connessi allo strumento commissariale, sulla scorta del c.d. “modello Genova”; ciò, tuttavia, in assenza dei presupposti emergenziali e di urgenza che da soli giustificherebbero il ricorso al suddetto modello.
Per realizzare celermente gli interventi infrastrutturali prioritari o le opere da “sbloccare”, è senz’altro indispensabile semplificare le procedure “a monte” della gara, relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti. La fase di affidamento e di realizzazione delle opere, però, dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e dalla legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a garanzia di una corretta esecuzione.
Inoltre, per il successivo comma 4, come modificato in sede di conversione, per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe di cui al comma 3 sopra commentato, si applicano agli accordi quadro definiti e stipulati da Invitalia, anche per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.
Articolo 27-bis- Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca
La previsione, introdotta all’atto della conversione in legge del decreto, dispone una modifica all’articolo 48 del DL n. 77/2021, in cui inserisce il nuovo comma 3-bis, a tenore del quale la procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 218/2016, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.
FOCUS
In particolare, il comma 3 dell’articolo 48 prevede che, per l’affidamento dei contratti PNRR e PNC, le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata senza bando, con invito a cinque operatori, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Art. 29 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Al comma 1 della disposizione in commento si prevede, per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori applichino gli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 2018 (v. box) fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni vigenti che prevedano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n.558 del 2018.
Rispetto al testo in entrata in Parlamento della previsione in commento, quello definitivamente convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede l’applicazione degli articoli 4 (deroghe alle norme vigenti) e 14 (procedure di approvazione dei progetti) dell’ordinanza n. 558/2018 (mentre il testo precedente faceva riferimento all’intera ordinanza). Resta, tuttavia, la criticità rappresentata dal fatto che l’articolo 4 prevede la deroga a numerosissime disposizioni di legge, tra cui molte del codice dei contratti pubblici.
FOCUS
Con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell’ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per i medesimi eventi, con successiva delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, l’art. 4 della citata ordinanza n. 558 del 2018 elenca le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Per quanto, nello specifico, concerne il codice di cui al d.lgs. n. 50/2016, si prevede tra l’altro che i Commissari possano procedere, mediante ordinanza, in deroga ai seguenti articoli del sopracitato decreto legislativo:
– 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
– 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di Euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale nonché favorire la rapida ripresa dei cantieri e dell’economia in relazione alla grave emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale;
– 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
– 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
– 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
– 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
– 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
– 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
– 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
– 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico – progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
– 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
– 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
– 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
– 215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti;
– 59, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo;
– 32, allo scopo di consentire la stipula e l’immediata efficacia del contratto d’appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del medesimo art. 32, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalità ed i tempi descritti dall’art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all’art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
– 77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all’albo istituito presso l’ANAC. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo.
Ai sensi del comma 4 e salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Inoltre, ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 3, per la realizzazione degli interventi e ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui all’ordinanza, per favorire la rapida ripresa dell’economia, i soggetti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Qualora tali operatori non siano presenti all’interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È, inoltre, facoltà dei Commissari procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Ai sensi del comma 7, nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui all’ordinanza, i Commissari possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Art. 31 – Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici
La previsione in commento modifica talune disposizioni in materia di Giubileo 2025 della L. n. 234/2021, legge di Bilancio per il 2022, introducendo diverse previsioni derogatorie alle norme in materia di affidamento di contratti pubblici.
Al comma 2, che modifica l’articolo 1, comma 427, viene stabilito che, in ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio denominato “Città dello Sport” per ospitare il Giubileo, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Commissario straordinario e previa comunicazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, applichi la procedura negoziata con invito a 5 operatori – di cui all’articolo 48, comma 3, del DL 77/2021 – per l’affidamento, sulla base del PFTE, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi elencati dalla norma (arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e di ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell’opera realizzata, completamento del palasport, superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale, regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un’area verde per l’accoglienza dei fedeli per grandi eventi).
Ai sensi del comma 3, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, la citata Agenzia può altresì avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall’articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. n. 146/2021, che, tra l’altro, consentono di procedere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l’esecuzione dei lavori.
Inoltre, si prevede che, sempre al fine di assicurare la celere realizzazione dei sopra menzionati interventi, si applichino, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (che non vengono puntualmente richiamate).
Il comma 6, lett. d), della previsione, ha subito talune modifiche in sede di conversione. La norma prevede che, ai fini dell’affidamento dei lavori per il Giubileo, la selezione degli operatori economici avvenga secondo le modalità di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, ossia mediante procedura negoziata senza bando di gara.
Il soggetto attuatore – o la eventuale centrale di committenza – individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DL n. 76/2020 (termini ridotti per la presentazione delle domande);
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’avvio delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del codice antimafia, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all’articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (soccorso istruttorio), è ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all’articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell’offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (disposizioni in materia di varianti), per l’esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell’area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
La nuova lettera b-bis) del comma 6 introduce una ulteriore rilevante modifica all’articolo 1, comma 427, della Legge n. 234/2021. Viene, in sostanza, modificata la previsione che consente alla società “Giubileo 2025” di sottoscrivere con ANAS apposite convenzioni per l’affidamento di interventi, che non sono più limitati alla messa in sicurezza delle strade (come da precedente formulazione della previsione). Inoltre, la possibilità per ANAS di selezionare gli operatori nell’ambito degli accordi quadro da essa conclusi ed ancora efficaci può avvenire per affidamenti di importo sia sopra che sottosoglia (in quanto viene eliminata la previsione che consentiva tale possibilità per i soli affidamenti di importo inferiore alle soglie UE).
Articolo 31-bis – Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
L’articolo, frutto dei lavori di conversione, modifica l’articolo 15-ter del D.L n. 189/2016, relativo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici del 2016.
Secondo il nuovo comma 2-bis dell’articolo in questione, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui sopra, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019, ossia i poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Anche in tal caso si tratta di una nuova applicazione del c.d. “modello Genova” e dei forti poteri derogatori ad esso connessi.
Art. 32 – Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento (art. 4, Dl n. 32/19)
Ai sensi del comma 1, che interviene sull’all’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie, si prevede che l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari possa avere ad oggetto anche il PFTE. L’intervento normativo è volto, quindi, a prevedere una procedura di accelerazione riferita all’attuazione degli interventi dei Commissari straordinari per quanto riguardagli interventi ferroviari oggetto di commissariamento.
Art. 33 – Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il nuovo comma 1, lett. a), sub. 1-bis) della previsione in commento modifica il D.L. n. 77/2021, prevedendo che, le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 dell’articolo 44 e all’articolo 53-bis del medesimo D.L. n. 77/2021, per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 32/2019, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
In particolare, si tratta degli interventi indicati nell’Allegato IV al D.L. n. 77/2021 nonché degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, e degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché quelli relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Per i medesimi interventi, ai sensi del successivo comma 5-bis, non si applica l’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 32/2019 (secondo cui, per gli anni dal 2019 al 2023, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Tali opere sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione).
Con i commi 5, 5-bis e 5-ter, sono istituiti Commissari straordinari con poteri di deroga mediante ordinanza – di cui al D.L. n. 77/2021 – ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Si tratta dei Commissari istituiti per:
Si allega il testo del provvedimento, con riserva di ulteriore commento.