Con Legge 11 aprile 2023 n. 38 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2023 n. 85), di conversione del Decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11, c.d. “Decreto Cessioni”, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti nell’ambito dei bonus edilizi” sono stati approvati alcuni correttivi alla versione originaria del decreto che di seguito SINTETIZZIAMO.
SUPERBONUS – PROROGA PER INTERVENTI SU UNIFAMILIARI
Per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno, sia per gli interventi “trainanti” che “trainati”, è possibile fruire del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
BLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
Fermo restando il divieto, dal 17 febbraio 2023, delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, la Legge di conversione amplia le ipotesi di deroga al blocco.
In particolare, oltre ai casi già previsti nella versione originaria del decreto le opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito sono ancora possibili:
RATEAZIONE FACOLTATIVA IN DIECI ANNI
In sede di conversione del Decreto-legge sono state introdotte alcune ipotesi di deroga facoltativa alla ripartizione dell’ordinaria fruizione della detrazione (in linea generale diversa a seconda della tipologia di detrazione spettante).
In particolare:
PROROGA DELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE CON REMISSIONE IN BONIS
Facoltà per il contribuente di avvalersi della remissione in bonis per i seguenti casi:
Asseverazione rischio sismico
L’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico ai fini del Sismabonus potenziato o ordinario può essere presentata in ritardo (quindi oltre la data di inizio lavori) avvalendosi della “remissione in bonis”. A tal fine sarà necessario procedere al pagamento di una sanzione pari ad euro 250 e con la presentazione dell’asseverazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della prima quota di detrazione o, in caso di cessione/sconto in fattura, entro la data di presentazione della comunicazione di opzione.
Termine trasmissione comunicazione di opzione
Il contribuente potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, relativa alle spese sostenute nel 2022 e a rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023) effettuando il pagamento di una sanzione pari a 250 euro, anche se l’accordo di cessione con gli Istituti di credito non è ancora concluso al 31 marzo 2023.
NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Al fine di garantire certezza del diritto e prevenire possibili contenziosi, la Legge di conversione introduce una serie di disposizioni di interpretazione autentica, aventi efficacia retroattiva.
Ai fini del rispetto del termine del 17 febbraio riferito all’intervenuto divieto di cessione/sconto in fattura e dell’aliquota di detrazione (Superbonus al 110% o al 90%), non assume rilevanza l’eventuale presentazione di un “progetto in variante” alla Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire.
Ai fini della cessione del credito per i bonus diversi da quelli che accedono al Superbonus la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento lavori costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (cioè nel periodo transitorio previsto dalla normativa), la condizione SOA deve essere verificata alla data del 1° gennaio 2023.
Il limite di euro 516.00 deve essere verificato avendo riguardo al singolo contratto di appalto ed a ciascun contratto di subappalto.
In fase di conversione in legge del D.L. 11/2023, è introdotta una norma di interpretazione autentica che chiarisce la possibilità di compensazione anche tra debiti e crediti, compresi quelli da bonus edilizi, nei confronti di Enti impositori diversi.
ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO
Ferme restando le ipotesi di dolo, è confermata l’esclusione dal reato di “concorso in violazione” per gli acquirenti di crediti derivanti da bonus edilizi, purché in possesso di specifica documentazione (si veda commi da 6-bis a 6-quater art. 121 D.L. 34/2020).
Nel Dossier riepilogativo dell’ANCE è contenuta l’illustrazione delle principali novità contenute nella legge 38/2023.