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Commesse infrannuali – Per l’IRES necessaria la valutazione a costi – R. 93/E/2023

25 Gennaio 2023
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In caso di lavori infrannuali, ai fini IRES la valutazione della commessa deve avvenire sempre in base ai costi sostenuti alla fine dell’esercizio, anche se a livello contabile questa è stata valutata secondo i corrispettivi maturati, con il criterio della “percentuale di completamento” – principio OIC n.23. Per la dichiarazione IRES, quindi, è necessaria la variazione in diminuzione rispetto alle risultanze contabili. Ai fini IRAP, invece, non serve nessuna variazione in dichiarazione, perché la base imponibile corrisponde agli importi contabilizzati.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.93/E del 19 gennaio 2023, ad un’istanza di un’impresa sul corretto trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, di una lavorazione in corso su ordinazione di durata inferiore ai 12 mesi, ed a cavallo d’anno.

In bilancio, l’impresa aveva indicato i corrispettivi maturati fino a quel momento, correlati allo stato di avanzamento dei lavori, in applicazione dell’art.2426, co.1, n. 11 del cc, e del principio OIC n.23 (Rimanenze) che, a fini contabili, ammette il criterio della “percentuale di completamento” anche per le commesse di durata infrannuale.

Ciò nel presupposto che, ai fini della valutazione contabile delle rimanenze, l’OIC n.23 non opera distinzioni, come invece accade a livello fiscale, per quel che riguarda la durata dei lavori, ed ammette l’utilizzabilità sia del criterio della “percentuale di completamento” (in base ai corrispettivi maturati), sia di quello della “commessa completata” (in base ai costi sostenuti).

Sul tema, con riferimento alla valutazione fiscale delle rimanenze, nella Risposta n.93/E/2023 l’Agenzia delle Entrate, risolvendo un dubbio interpretativo, chiarisce che:

  • ai fini IRES, i lavori di durata infrannuale devono essere valutati necessariamente in base ai costi sostenuti, secondo la specifica disciplina fiscale (art.92, co.6, del TUIR), che riproduce il metodo contabile della “commessa completata”, indicato anche dal principio OIC n. 23.

Per queste commesse, invece, non è possibile utilizzare, ai fini IRES, il diverso criterio della “percentuale di completamento”, pure ammesso dallo stesso principio OIC n.23 tenuto conto che, per le imprese che applicano i principi contabili nazionali, le citate indicazioni dell’Organismo di contabilità valgono solo sul piano contabile, come “fenomeno meramente valutativo” e non incidono sull’applicabilità della disciplina ai fini delle imposte sui redditi.

In tal senso, non si applica l’art.83 del D.P.R. 917/1986 – TUIR (cd. “principio di derivazione rafforzata”).

Pertanto, l’impresa istante deve effettuare, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui i lavori sono effettuati (che termineranno nell’anno successivo), una variazione in diminuzione, corrispondente alla differenza fra il valore indicato in bilancio in base alla “percentuale di completamento” (corrispettivi maturati) e quello risultante dall’applicazione del criterio della “commessa completata” (costi sostenuti);

  • ai fini IRAP, il valore della commessa infrannuale coincide con quello contabilizzato in bilancio, visto che nella relativa disciplina la base imponibile viene calcolata come differenza fra le voci A (valore della produzione – ricavi) e B (costi di produzione) del conto economico (cfr. l’art.5 del D.Lgs. 446/1997): non è, quindi, necessaria nessuna variazione della dichiarazione.

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Risposta_N_93-E_del_19_gennaio_2023
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