Come noto, i consorzi stabili, secondo la definizione del vigente codice appalti, D.Lgs. 50/2016, sono un’aggregazione di non meno di tre consorziati, che operano in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 45 comma 2 lett. “c” D.Lgs. 50/2016, Codice appalti).
In particolare, la disciplina codicistica per la qualificazione alle gare d’appalto dei consorzi stabili è contenuta nell’articolo 47 del Codice appalti, così come da ultimo riformulato dal decreto “Sblocca cantieri” (D.L. n. 32/2019, conv. in L. n. 55/2019), con cui viene disciplinato il criterio del “cumulo alla rinfusa”, elencando al comma 1 i requisiti dei consorziati che possono essere utilizzati ai fini della qualificazione del consorzio stabile stesso, ovvero quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.
Al comma 2 dello stesso articolo, il codice chiarisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, e rimanda al futuro regolamento i criteri di imputazioni dei lavori eseguiti dalle imprese esecutrici ai fini SOA.
Con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato, Sezione V, (sentenza n. 7360 del 22 agosto 2022) ha delimitato il campo di operatività del criterio del “cumulo alla rinfusa” per la qualificazione dei consorzi stabili, innovando parzialmente rispetto alla precedente giurisprudenza. I giudici, nella pronuncia richiamata, hanno precisato che la qualificazione cumulativa dei consorzi stabili – comunemente detta “cumulo alla rinfusa” – debba intendersi limitata ai soli requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo. Ne consegue che i consorzi stabili possono partecipare alle gare utilizzando il cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate solo con riferimento a quelli sopra indicati.
Pertanto, se ha operato la qualificazione nei termini richiamati, il consorzio stabile può eseguire le prestazioni tramite le imprese consorziate, ancorché le stesse non siano state preventivamente indicate in sede di gara. Se invece in sede di gara il consorzio ha designato l’impresa o le imprese esecutrici, queste ultime devono essere dotate in proprio dei necessari requisiti di qualificazione.
Infatti, la pronuncia in esame è intervenuta sull’affidamento di un accordo quadro, finalizzato alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, ad un consorzio stabile, che aveva indicato in sede di gara una consorziata per l’esecuzione dei lavori, la quale tuttavia risultava priva del requisito di qualificazione costituito dal possesso della categoria SOA OS10, richiesta dal bando.
Nel motivare la propria decisione, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che, nel caso di specie, il consorzio non avrebbe potuto far ricorso al criterio del cumulo alla rinfusa, da ritenersi applicabile solo per gli specifici requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo, ritenendo l’aggiudicazione conseguentemente illegittima poiché priva dei requisiti di qualificazione.
Nella recente interpretazione, dunque, il Consiglio di Stato riscontra un punto di rottura nella disciplina del “cumulo alla rifusa” nella riformulazione del primo comma dell’art. 47 del Codice appalti, operata dal citato decreto “Sblocca cantieri”.
Conseguentemente, lo stesso Collegio – ritenuta definitivamente abrogata la previsione dell’articolo 36, comma 7, D.Lgs. n. 163/06, e quindi la possibilità di sommare le attestazioni delle consorziate al fine di qualificare SOA il consorzio – evidenzia la necessità di procedere, anche per i lavori, ad una completa rilettura dell’istituto.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, quest’ultimo articolo non prevede, in gara, la facoltà di cumulo alla rinfusa di tutti requisiti delle imprese non esecutrici, pertanto, ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, i consorzi stabili: