Con il decreto 13 dicembre 2022 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022) il Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà pari al 5% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2022) è pari all’1,25% in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
L’elenco sopra riportato evidenzia che, dopo aver raggiunto il minimo storico nel 2021 (0,01%), il valore del tasso di interesse legale del 2023 registra un sostanziale aumento (che tiene evidentemente conto dell’aumento dell’inflazione), tornando ai livelli della fine del secolo scorso.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani e per il deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
In allegato il DM economia 13 dicembre 2022