Secondo l’ANAC la disciplina relativa ai raggruppamenti di imprese non è conforme alla giurispurdenza UE.
Lo si evince dal Parere di precontenzioso espresso con la Delibera n.524 del 2 novembre 2022. Il cosa esaminato riguardava un appalto in cui veniva contestato ad una RTI che l’impresa capogruppo non avesse i requisiti in maniera maggioritaria, così violando l’art. 83 c. 8 del codice e l’art. 92 c.2 del DPR n. 207/10, e che non raggiugesse la soglia minima del 40% dei requisiti e della quota delle lavorazione da eseguire.
L’ANAC ha deciso di rigettare le obiezzioni sollevate tilevando che la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-642/20 del 28 aprile 2022 ha inciso profondamente sul principio sancito dall’art. 83 del codice, in quanto, secondo la Corte, l’art. 63 della direttiva del 2014 osta ad una normativa nazionale nel senso previsto da codice nazionale.
Il Consiglio dell’ANAC ritiene pertanto che eventuali limitazioni possono essere di tenore qualitativo e non quantitativo per cui il limite del 40% dei requisiti da possedere e delle lavorazioni da eseguire (art. 92 c. 2 DPR 207/2010) sia illegittimo.
In conclusione l’ANAC ritiene che è ammesso che la stazione appltante chieda che le prestazioni ritenute essenziali siano eseguite direttamente da uno dei partecipanti alla RTI, ma è illegittimo richiedere che la mandataria possegga i requisiti di partecipazione ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria sia rispetto all’intyero appalto sia relativamente alla singola categoria di cui si compone l’intervento. Resta fermo che ogni partecipante potrà assumere quote di esecuzione entro il limite dei requisiti posseduti.