Si fa seguito alla ns. precedente comunicazione del 25 ottobre in merito alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°249 del 24/10/2022, con cui l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sospeso l’operatività del sistema AVCpass e fornito le prime indicazioni operative sul nuovo sistema informatico di verifica dei requisiti degli operatori economici.
Tale sistema, denominato “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” o FVOE, che va ad arricchire la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, entra in vigore e diviene obbligatorio 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ossia il 9 novembre 2022, data in cui diviene utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti (v. art. 81 d.lgs. 50/2016, il codice appalti, e art. 2, lett. m, della legge delega n. 78/2022 per la riforma dello stesso codice). Successivamente all’avvio del sistema FVOE (fissato il giorno 25 ottobre 2023 e rimandato al giorno successivo) dovranno essere implementate sia le funzioni disponibili (consentendo l’accesso al diretto interessato e alle SOA) sia la interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni utili.
Da notare che tale sistema, rispetto all’AVCpass, consente di accertare anche i requisiti degli operatori economici che intervengono per l’esecuzione del contratto. L’utilizzo non è quindi limitato alla sola gara (viene quindi coinvolto anche il subappaltatore). Di contro, non diversamente dall’AVCpass, resta a carico dell’operatore economico la produzione, gara per gara, di un PASSOE da inserire nella domanda di partecipazione e la possibilità di integrare attraverso il sistema la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, laddove di esclusiva disponibilità del primo.
Da notare che, con avviso del 26 ottobre, l’ANAC ha evidenziato che “il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass/FVOE, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione”.
1. Finalità dei dati contenuti nel FVOE (art. 2)
Come specificato nella delibera, il FVOE contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati ANAC, consentendo:
2. Funzionalità del FVOE (art. 2)
Attraverso l’apposita interfaccia web, il FVOE consente:
3. Il PASSOE del concorrente (art. 2)
Sotto il profilo operativo, la delibera specifica che l’operatore economico (residente e dotato di stabile organizzazione in Italia), riscontrato nei documenti di gara l’utilizzo per la procedura del servizio FVOE, deve:
In caso di mancato inserimento del PASSoe, la stazione appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente nel caso in cui non lo produca nel termine all’uopo assegnato.
4. Il PASSOE del subappaltatore (art. 2)
In fase esecutiva, a valle dell’aggiudicazione di procedure in cui è stato utilizzato il FVOE, quindi la delibera ANAC prevede due passaggi per l’autorizzazione al subappalto:
Parimenti a quanto accadeva nell’AVCpass, il PASSoe deve quindi essere acquisito da parte delle stazioni appaltanti per tutti i concorrenti, poiché – consentendo la corretta identificazione dei partecipanti alla gara – rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Ciò, tuttavia, non esenta gli stessi concorrenti dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso di detti requisiti.
5. Accesso al FVOE (art. 3 e 8)
L’accesso al sistema FVOE avviene attraverso la verifica delle credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni incaricato, ciò consente l’audit sugli accessi (i cui esiti sono documentati) ed anche di individuare comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica (v. gli alert previsti all’art. 8).
Nelle more della piena integrazione del fascicolo virtuale con il sistema SPID, la delibera ANAC chiarisce che l’accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password, a cui legare una casella di posta elettronica certificata personale. Dall’indicazione di una PEC sono esentati gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (art. 3).
Al riguardo, può osservarsi che questa modalità “semplificata” di accesso corrisponde in buona sostanza a quella dell’AVCpass. Pertanto, è possibile attendersi una trasmigrazione dei soggetti già registrati a quest’ultimo sistema nel database del fascicolo virtuale, in modo da consentire a questi ultimi l’accesso – almeno in prima battuta – con le stesse credenziali. In questo, l’ANCE sta chiedendo gli opportuni chiarimenti, che, non appena disponibili, saranno diffusi al sistema.
6. Modalità di utilizzo del FVOE (art. 4)
Fatto salvo il RUP, precisa la delibera ANAC, l’accesso al FVOE è consentito unicamente al soggetto o ai soggetti nominati dalla SA per la verifica dei requisiti. A tali soggetti, è demandata l’individuazione (tramite BDNCP) dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati alla specifica procedura di affidamento.
Conseguentemente, la stazione appaltante, acquisito il CIG della procedura, deve specificare in Simog i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.
A loro volta, prima della partecipazione, l‘operatore economico è tenuto a selezionare nel sistema FVOE i dati e i documenti, presenti nel fascicolo virtuale, di cui intendono avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.
In gara, l’ANAC, attraverso il FVOE, mette a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione a comprova dei requisiti dei concorrenti sia in modo automatico (per quanto già inserito sul sistema (e ancora in corso di validità) sia a seguito dell’evasione della richiesta ai competenti Enti certificanti.
L’esito delle verifiche svolte dalle singole stazioni appaltanti resta disponibile nel FVOE fino al momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche.
7. Lista degli operatori economici verificati (art. 4)
L’utilizzo del sistema FVOE per i controlli da effettuare nelle procedure di affidamento, consente all’ANAC di formare una “Lista degli operatori economici verificati”, che – similmente a quanto accade per le cd. “White list” – riporterà l’elencazione degli operatori economici per i quali, attraverso il sistema, è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti. Tali soggetti rimangono nella Lista, fino a diversa valutazione e comunque limitatamente al periodo di validità dei documenti su cui sono state fatte le verifiche.
Come evidenziato dall’ANAC nella delibera, ciò dovrebbe dare la possibilità alle altre stazioni appaltanti di avvalersi delle verifiche già svolte, nel caso non riscontri variazioni dei soggetti apicali dell’operatore economico, che quindi porterebbero a diversi controlli (v. comma 4-bis, dell’articolo 81, del codice).
A tale proposito, l’ANCE si auspica che tale Lista possa essere utilizzata (e quindi visibile) solo in gara dalle stazioni appaltanti nei confronti dei concorrenti e non diventi elemento discriminante nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.
8. Documentazione dei requisiti generali e speciali (artt. 5 e 6)
La delibera individua la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ad oggi disponibili attraverso il sistema, elencando di volta in volta l’Ente o soggetto che li mette a disposizione.
Per quanto riguarda specificatamente i requisiti di carattere generale, il FVOE consente l’accesso a:
9. Documentazione dei requisiti speciali (artt. 6 e 9)
Per quanto riguarda i requisiti di carattere speciale, la delibera riporta la disponibilità della seguente documentazione e dei seguenti dati, a comprova del possesso dei:
In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (art. 9, sul punto vedi anche par. par. seguenti).
10. Regime transitorio (artt. 8 e 9)
Nella delibera dell’ANAC (art. 9), viene specificato che, fino alla completa attivazione del FVOE, tale sistema è utilizzato solo per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti sopra elencati (v. art. 5 e 6); ciò obbliga in via transitoria:
Riguardo a tali documenti, nella delibera, si evidenzia che l’operatore economico ha l’obbligo di inserire esclusivamente documentazione pertinente, assumendosi la piena responsabilità della documentazione prodotta (v. art. 8, n. 1 della delibera, ove l’Autorità viene altresì sollevata da ogni responsabilità su tali dati).
11. Focus – Le novità per i lavori pubblici
Per quanto riguarda i lavori pubblici, la presenza dell’attestazione SOA nel FVOE dovrebbe delimitare fortemente l’onere di caricamento della documentazione e dei dati posti a carico degli operatori economici che operano in tale settore.
Infatti, l’esaustività dell’attestazione SOA comporta che, fatti salvi i due casi di seguito riportati, i concorrenti ad un appalto di lavori non sono tenuti, diversamente da quanto accade per servizi e forniture, a dimostrare, gara per gara, i requisiti speciali richiesti dalla singola procedura.
Pertanto, considerato che l’attestazione è messa disposizione dall’ANAC, a tali operatori economici non resterebbe che caricare, sul proprio fascicolo virtuale, unicamente quanto previsto a dimostrazione dei requisiti stabiliti per i lavori di importo:
In tali casi, i concorrenti devono accedere all’area dedicata del FVOE, inserendo a sistema i documenti di loro esclusiva disponibilità e relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti dalla stazione appaltante; ciò, allo scopo di mettere a disposizione di quest’ultima informazioni non altrimenti reperibili dall’FVOE presso Enti certificatori.
L’operatore economico può comunque utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.
Anche riguardo a tali aspetti, l’ANCE sta chiedendo conferma ad ANAC.
12. Obblighi di comunicazione (art. 8)
È fatto obbligo agli operatori economici e alle stazioni appaltanti di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti, che sono stati preventivamente autorizzati ad operare sul sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema. L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, la SOA si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza del FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).
L’interessato potrà, in qualunque momento, comunque esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (con PEC, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it).
Infine l’ANAC ha fornito le istruzioni per l’accesso riservato all’operatore economico reperibili sul sito anac nella sezione dedicata (https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe ).
Per poter accedere al servizio occorre:
• Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
• Richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili.
• Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
• Accedere al servizio.