Si informa che l’INPS, facendo seguito alla circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 (comunicazione ANCE del 21 ottobre 2022), con il messaggio n.3806 del 20 ottobre 2022 ha fornito chiarimenti in merito alle istruzioni che il lavoratore dipendente deve seguire per ricevere l’indennità una tantum di 150 euro dal proprio datore di lavoro, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
A tal fine, il lavoratore dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Per queste categorie, ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 144/2022, spetterà all’INPS erogare, nel mese di novembre 2022, l’indennità una tantum, incompatibile con l’erogazione prevista dall’articolo 18.
Inoltre, per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Istituto ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, disponibile in allegato, che costituisce uno strumento di supporto, non vincolante e personalizzabile dal datore di lavoro.