È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, il decreto n. 152 del 27 settembre 2022, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Il decreto, composto da otto articoli e tre allegati tecnici, entrerà in vigore il 4 novembre 2022, ma per i successivi 6 mesi sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio: lo stabilisce l’art. 7 in base al quale in questi centottanta giorni il ministero valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità applicative emerse. Per essere considerati “aggregati recuperati” i materiali devono infatti rispettare i parametri elencati nell’Allegato 1, che in molti casi rischiano di essere troppo stringenti e quindi di non consentire il recupero di importanti quantitativi di rifiuti inerti, vanificando la portata applicativa del decreto stesso.
L’obiettivo della norma, quindi, in linea con quanto auspicato dagli operatori del settore, è quello di assicurare una attenta valutazione degli impatti delle prescrizioni contenute nel decreto sul recupero dei rifiuti inerti, che rappresentano, tra l’altro, il flusso più importante di rifiuti speciali prodotti in Italia.
Per quanto riguarda l’adeguamento delle autorizzazioni al recupero, gli operatori avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare l’apposita istanza o comunicazione all’autorità competente e in questo periodo continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere.