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In vigore dal 25 settembre 2023 la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio

26 Settembre 2022
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Facendo seguito alla precedente comunicazione Ance dal titolo “I nuovi decreti antincendio – documento Ance di approfondimento”, si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il decreto 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021,  recante:  «Criteri  generali per il controllo e la manutenzione degli  impianti,  attrezzature  ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai  sensi  dell’articolo  46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81»”.

Il predetto decreto, che consta di tre articoli e due allegati, è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 settembre 2022).

Considerate le difficoltà  segnalate ai VVF connesse  alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto 10 marzo 1998 e ravvisata la necessità di  rivedere  la  tempistica  di entrata in  vigore  delle  disposizioni  contenute  nell’articolo  4  del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, alla luce  delle possibili criticità nella fase transitoria  di  passaggio  al  nuovo quadro normativo, nonchè delle particolari  limitazioni  conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19, le disposizioni relative al summenzionato articolo  4  sulla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno  in vigore a  decorrere dal 25 settembre 2023 invece che dalla data del 25 settembre 2022 (cfr. articolo 1).

All’articolo 2 del decreto in oggetto sono state riportate alcune modifiche relative all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.

Si segnalano di seguito le più rilevanti.

Il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti prospetti (cfr. Allegato A):

a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)

b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi  di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).

È stato aggiunto poi il  Prospetto  3.14  recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di  formazione  teorico  pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B del decreto in oggetto.

Al paragrafo 1,  comma  5,  dell’allegato  II  del  decreto  del Ministro  dell’interno   1°   settembre   2021,  in cui sono ricompresi i soggetti che svolgono le attività di manutenzione da almeno 3 anni,  dopo   la   parola: «manutenzione» sono aggiunte le parole: «o controllo periodico».

Al paragrafo 3,  comma  1,  dell’allegato  II  del  decreto  del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, è stato aggiunto un nuovo periodo.

«I compiti indicati nel Prospetto 1 si  declinano  per  ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda  della  tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di  sicurezza  antincendio, in base ai corrispondenti  livelli  di  autonomia  e  responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

Al paragrafo  3 del medesimo allegato II, il  comma  2  è sostituito  dal seguente:

« Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità  e  competenze generali che deve possedere il tecnico  manutentore  qualificato  per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.  Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda  della tipologia di impianto, attrezzatura  e  altro  sistema  di  sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

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