L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito le FAQ aggiornate in tema di accordi quadro, con l’obiettivo di fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.
Le nuove FAQ tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti, il quale consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente, che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. Le FAQ, inoltre, forniscono risposte a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.
Per quanto di interesse, si segnala la posizione chiara di ANAC in riferimento alla necessità che l’aggiudicazione di detto strumento avvenga nel rispetto della disciplina sulla progettazione (vedi FAQ D17).
In altri termini, l’obbligo di affidare i lavori pubblici sulla base, quantomeno, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, non incontra eccezione per l’affidamento degli accordi quadro.
Ciò, in quanto – continua l’Autorità nella FAQ in commento – “I documenti da porre a base di gara devono consentire la corretta identificazione delle prestazioni che saranno oggetto di esecuzione nello svolgimento dell’accordo quadro, poiché “…tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate), …” (Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021)”.
Principio, questo, già affermato dalla stessa ANAC nella Delibera n. 483 del 23 maggio 2018, dove viene chiarito che “La predisposizione della progettazione è necessaria per individuare esattamente la categoria e le classi dei lavori che devono essere affidati e, conseguentemente, per fissare correttamente i corrispondenti requisiti di partecipazione, evitando di restringere ingiustificatamente il numero dei possibili partecipanti. Infine, si rileva che la mancata adeguata definizione dell’oggetto dell’appalto, mediante la progettazione potrebbe aver impedito ai partecipanti di offrire alla stazione appaltante un prezzo più conveniente”.
Tale pronunciamento, peraltro, conferma quanto già espresso dalla stessa Autorità in ulteriori recenti provvedimenti, quali:
Per una lettura integrale delle FAQ, cliccare qui.