Si trasmette in allegato la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, con la quale il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2, che erano state precedentemente individuate dalla circolare n. 19680 del 30 marzo scorso (cfr. Comunicazione Ance del 31 marzo 2022).
Isolamento casi COVID-19
I soggetti risultati positivi a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento, secondo le seguenti modalità:
Contatti stretti
Il Ministero della Salute ha comunicato che per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 si devono tuttora applicare le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30 marzo scorso, di seguito riportate.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da COVID-19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.