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DL semplificazioni fiscali: approvata la norma sulla retroattività delle cessioni del credito

3 Agosto 2022
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E’ all’esame dell’Aula del Senato per l’approvazione finale, in seconda lettura, il DL 73/2022 “recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (DDL 2681/S), nel testo trasmesso dalla Camera.

Nel corso dell’iter in prima lettura, l’Aula della Camera ha approvato una norma, fortemente richiesta dall’ANCE, che modifica la legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022 (DL “Aiuti”) contribuendo, nell’ambito delle criticità connesse alle cessioni dei crediti, a risolvere il problema di cd. “crediti incagliati”.

Il DL “Aiuti” – come modificato in corso d’esame parlamentare – ha infatti ha consentito alle banche di cedere in ogni momento il credito ricevuto a soggetti non rientranti nella definizione di “consumatori o utenti” che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente, ovvero con la banca capogruppo.

L’ambito di applicazione della suddetta norma veniva, però, fortemente limitato dall’art. 57, comma 3 dello stesso provvedimento, secondo cui le nuove norme si sarebbero dovute applicare alle comunicazioni di prima cessione, o sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Restavano così escluse dall’ambito applicativo delle nuove norme tutte le cessioni intervenute prima di tale data.

L’emendamento ora approvato al DL “Semplificazioni fiscali” interviene proprio su questo aspetto, abrogando il predetto comma 3 dell’art. 57 della legge 91/2022. In tal modo resta in vigore esclusivamente quanto previsto dal co. 1-bis dell’art.14 della legge che, invece, dispone l’applicabilità delle suddette novità anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022).

 

Altra modifica di stretto interesse, anche questa approvata in Aula della Camera, interviene sull’importo del debito IVA, ad oggi fissato in misura superiore a 5.000 euro, che fa scattare la segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, ai fini di un eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”, disciplinata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio scorso).

In particolare, con l’emendamento approvato, il riferimento al debito IVA superiore a 5.000 euro viene eliminato e si dispone che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate vada effettuata in presenza di un debito IVA non inferiore al 10% del volume d’affari dell’impresa relativo al periodo d’imposta precedente e comunque di un debito IVA superiore a 20.000 euro.

 

Si evidenzia, infine, un’ulteriore norma, approvata in prima lettura, che semplifica a regime le comunicazioni del datore di lavoro sui lavoratori adibiti a smart working al Ministero del Lavoro, prevedendo, dal 1 settembre 2022, la comunicazione in via telematica al Ministero dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione della prestazione del lavoro in modalità agile.

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