È stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, lo scorso 15 luglio, il decreto che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 e per i rifiuti non pericolosi di origine minerale i codici 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209), i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici), nonché gli obblighi documentali.
Il provvedimento prevede, inoltre, una fase di monitoraggio nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale sarà possibile la revisione dei criteri, stabiliti nel decreto stesso ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto delle evidenze emerse. Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà quindi una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano – vale la pena ricordarlo – il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.
Gli operatori avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni: i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di adeguamento, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Si segnala, infine, che durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste” sinora adottati.