Al fine di evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive, rispetto al progetto esecutivo a base d’asta; ciò indipendentemente dal fatto che queste siano funzionali a colmare lacune o errori progettuali dell’amministrazione.
È quanto ribadito dall’Anac, con la delibera n. 1075 del 2 dicembre 2020 approvata al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.
Oggetto di approfondimento dell’Autorità era la possibilità che il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) fosse risultato aggiudicatario per aver incluso nella propria offerta alcune opere “aggiuntive”, in tal modo, concretizzando un duplice ribasso dell’offerta e una inevitabile distorsione della concorrenza.
In particolare, sottolineava ANAC, sebbene nel verbale di gara non emergesse l’eventuale attribuzione di un punteggio alle opere aggiuntive, il loro effettivo riscontro era evidenziato nell’offerta dell’RTI aggiudicatario, che aveva proposto di inserire ulteriori opere “aggiuntive” e “migliorative”, al fine di ovviare a lacune del progetto esecutivo posto a base di gara.
La realizzazione di una paratia di pali in prossimità del muro di sostegno stradale, avrebbe infatti garantito la stabilità della scarpata, vicino alla quale doveva essere realizzata la nuova palestra, non considerata dal progetto esecutivo.
Secondo ANAC, l’inserimento della paratia di contenimento non è una variante tale da stravolgere il progetto, ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna, poiché, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.
Quelle previste nell’offerta dell’RTI aggiudicatario erano quindi opere aggiuntive, vietate ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis del codice appalti (d.lgs. 50/2016).
Anac quindi sollecitava il Comune a rivalutare gli atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazione delle offerte aggiuntive dell’impresa aggiudicataria, e in generale di tutti gli operatori economici partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale.
Veniva infine posto il termine di trenta giorni per trasmettere all’ANAC gli esiti della valutazione, trascorsi i quali la stessa avrebbe avviato il procedimento sanzionatorio e il deferimento al Consiglio.
La soluzione espressa dall’ANAC, conferma una posizione più volte espressa dall’ANCE nei confronti di quei bandi di gara in cui i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prescelti dall’amministrazione, nascondevano nei fatti la richiesta di prestazioni aggiuntive senza alcun compenso, risolvendosi quindi in un ulteriore ribasso sul prezzo a base di gara (v., ex multis, delibera ANAC n. 557/2019, prot. n. 45198).
L’ANCE, infatti, ha sempre sottolineato – invero, anche prima dell’introduzione del citato art. 95, comma 14-bis del codice appalti, da parte del primo correttivo, d.lgs. 56/2017 – che privilegiando l’elemento quantitativo per l’affidamento di un appalto, si incide sull’elemento economico dell’offerta e, quindi, sullo stesso criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescelto dall’amministrazione.
Parimenti, anche la giurisprudenza amministrativa ha in diverse occasioni censurato eventuali offerte/richieste di completamento di un opera a base di gara, laddove introducevano lavori aggiuntivi, che fuoriuscivano dall’ambito di quelli inseriti nella progettazione esecutiva (v., da ultimo, Cons. di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1036, concernente l’offerta di opere di protezione aggiuntive -mantellata e muro para spruzzi- per impedire la tracimazione del moto ondoso nel lungomare oggetto di risistemazione).