È disponibile, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la risposta dell’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito degli appalti pubblici, esclude da IVA le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.
Si tratta, in particolare, della Risposta all’interpello 956-83/2022 del 12 marzo 2022, resa dall’Amministrazione finanziaria, proprio al MIMS, in merito alla necessità o meno di assoggettare ad IVA gli importi riconosciuti agli appaltatori in compensazione del cd. “caro materiali”.
Sul punto l’Agenzia esclude l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».
A queste conclusioni l’Agenzia giunge partendo dal dettato normativo dell’art. 1-septies del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021), che ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinario per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.
In particolare, la norma stabilisce che, laddove il prezzo dei singoli materiali da costruzioni impiegati nelle lavorazioni eseguite nel 2021 subisca variazioni (in aumento o in diminuzione) superiori all’8%, rispetto al prezzo rilevato alla data dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale eccedente l’8% (ovvero il 10% complessivo, in caso di variazioni riferite a più anni).
A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Si tratta, nello specifico, di un meccanismo che opera in deroga alla disciplina compensativa di cui all’art.133 del precedente Codice D.lgs. 163/2006, nonché all’art.106 co.1, lett.a) dell’attuale Codice D.lgs. 50/2016 che disciplina la revisione prezzi per i contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo Codice Appalti.
Il co.8 del citato art.1-septies dispone inoltre l’istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse.
L’Amministrazione, quindi, per rispondere all’istanza di chiarimento analizza la specifica disciplina relativa ai contributi pubblici e invoca i principi sanciti dal Giudice europeo, in accordo ai quali affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA occorre verificare che la contribuzione sia correlata a specifiche prestazioni oppure se l’impresa che se ne avvale sia tenuta ad una controprestazione.
Ciò premesso, in base alle modalità operative della disciplina nazionale in commento, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione delle somme facenti parte del citato Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge che prevedono sia i soggetti destinatari, sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le modalità di calcolo delle predette somme.
Pertanto, l’erogazione di tali somme non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA, ai sensi del’art.3 del DPR 633/1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica, essendo dette somme erogate dal MIMS in assenza di alcuna controprestazione nei confronti dell’ente erogatore.
Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, tali importi si configurano quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi ai sensi del’art.2. co.3, lett.a) del DPR 633/1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
In merito l’ANCE sta valutando le più opportune iniziative affinché venga chiarito in via definitiva che l’esclusione da IVA opera anche per le compensazioni finanziate direttamente dalle Stazioni appaltanti, senza intervento del Fondo istituito presso il MIMS, e per quelle relative al 2022 disciplinate dall’art.26 del DL 50/2022 (cd DL Aiuti).