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Obblighi di aggiornamento dei prezzari e nelle more aumento automatico per i lavori in corso di esecuzione affidati con prezzari fino al 2021

DL Aiuti – nuove norme contro il caro materiali

18 Maggio 2022
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In GURI di ieri è stato pubblicato il DL n.50/2022 che contiene una normativa che finalmente potrebbe rappresentare una soluzione concreta agli aumenti continui dei costi dei materiali ed energetici in considerazione sia degli automatrismi introdotti che alla dotazione del fondo cui le stazioni appaltanti possono accedere (1 miliardo per il 2022 e 500 milioni per il 2023).

 

 

Il DL infatti all’art. 26 prevede che per fronteggiare gli aumenti per i lavori aggiudicati entro il 31 dicembre 2021 le lavorazioni eseguite nel primo semestre 2022 debbano essere adottati SAL tenendo conto degli aumenti per come risultano da uno specifico aggiornamento dei prezzari, ovevro dell’aggiornamento automatico del 20%,  che la stessa norma impone. Le lavorazioni eseguite e contabilizzate o allibrate dalla DL dal 1 gennaio 22 al 31 dicembre 22 devono essere fatte oggetto di SAL anche in deroga alle clausole contrattuali, tenendo conto dei ribassi effettuati e saranno liquidate, previa redazione del certificato di pagamento contestuale e comunque entro 5 giorno dall’adozione del SAL,  nella misura del 90% e comunque nei limiti delle risorse disponibili individuate dal decreto.

 

 

L’aggiornamento straordinario dei prezzari deve essere adottato entro il 31 luglio 2022 e varrà fino al 31 dicembre 2022. Ove vi sia inerzia è previsto che le articolazioni territoriali del MIMS possano sostiuirsi e procedere all’aggiornamento.

 

Qualora la DL abbia già adottato un SAL e il RUP abbia emesso un certificto di pagamento, sempre relativamente a lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 ad oggi 18 maggio 2022, entro 30 giorni  deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario che segue le regole esposte sopra.

 

Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari viene prescritto alle stazioni appaltanti di incrementarne le risultanze, fino ad una percentuale massima del 20%.

 

Relativamente all’aggiornameto dei prezzi negli accordi quadro all’art. 26, comma 9, viene prevista l’abrogazione del meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell’art. 29, d.l. n. 4/2020.

 

 

Conseguentemente l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche all’esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54, d.lgs. n. 50/2016 già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro.

 

 

Peraltro, con riferimento all’esecuzione di tali accordi, si applica altresì quanto previsto dall’art. 29, del d.l. n. 4/2022, sopra citato, con la conseguenza che, relativamente ai contratti attuativi ancora da stipularsi, le stazioni appaltanti non solo dovranno tenere conto dei prezzi aggiornati, ma anche del meccanismo compensativo ivi previsto, naturalmente a partire dalle lavorazioni eseguite dal primo semestre 2023.

Per espressa previsione normativa, l’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 per come sopra li abbiamo descritti, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro (i cui contratti attuativi siano) già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

 

 

Per ulteriori dettagli sul provveimento si vada Nota ANCE allegata.

48336-ANCE- DLAiuti misure contro il rincaro dei prezzi.pdfApri

48336-art26-27-dl aiuti-caromateriali.pdfApri
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