Alcune raccomandazioni in ordine a eventuali richieste di giustificativi per ottenere le compensazioni secondo semestre 2021
In relazione al DM 4-4-21 di cui vi abbiamo dato notizia ieri 12 maggio nell’immediatezza della sua pubblicazione in GURI, pare opportuno far presente che le compensazioni del secondo semestre 2021 beneficeranno di alcuni importanti chiarimenti sul fronte dei cosiddetti “giustificativi” da allegare alle istanze presentate dalle imprese.
Tali giustificativi risultavano menzionati solo dal DM del 30 settembre 2021, riferiti peraltro alla documentazione che la stazione appaltante doveva produrre per l’accesso al Fondo relativo al primo semestre.
Sul punto, anche grazie all’azione dell’ANCE, è stato anzitutto chiarito che detti giustificativi possono essere rappresentati “unicamente dalle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga” (articolo 29, comma 13, del Dl Sostegni ter n. 4/2022).
Inoltre, va evidenziato che nel DM del 5 aprile, relativo alle modalità di accesso e utilizzo del “Fondo compensazioni per il secondo semestre 2021, il riferimento ad eventuali “giustificativi/analisi” da allegare alle istanze delle stazioni appaltanti per l’accesso al Fondo è stato completamente espunto.
Ciò posto ad avviso dell’ANCE, se ne può dedurre che, non risultando il comma 13 dell’articolo 29 espressamente abrogato, dette analisi potrebbero essere richieste dalle stazioni appaltanti
al più nella fase di accesso al “Fondo compensazioni”, e sempre a condizione che non ne dispongano di proprie.
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