In caso di impresa con pro-rata di detraibilità dell’IVA, il Superbonus spetta per la quota di IVA indetraibile solo in dichiarazione dei redditi, anche in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.
Inoltre, la regola che riconosce anche l’IVA solo parzialmente indetraibile come spesa agevolabile si applica solo per gli interventi che danno diritto al Superbonus.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.118 del 15 marzo 2022, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Superbonus per un’impresa che effettua sia operazioni imponibili ad IVA, che esenti, con una ridotta detraibilità del tributo, in base al meccanismo del pro-rata (cfr. l’art.19, co.5, del D.P.R. 633/1972).
Sul tema, l’Amministrazione finanziaria richiama, innanzitutto, la disposizione che, ai fini del “110%”, ammette tra le spese agevolabili anche l’IVA non detraibile, in tutto o in parte, a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall’impresa che accede al beneficio (cfr. art.119, co.9-ter, del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020).
Quest’ultima disposizione si applica in presenza di ridotta detraibilità dell’IVA per le imprese che effettuano operazioni sia imponibili che esenti, e per le quali l’ammontare dell’IVA detraibile viene calcolato in misura proporzionale rispetto alle prestazioni imponibili, secondo il sistema del pro-rata (rapporto tra le operazioni con IVA detraibile e la somma di tutte le operazioni, con IVA detraibile ed esenti effettuate nell’anno – cfr. gli artt.19, co.5 e 19-bis, co.1, del medesimo Decreto IVA).
Le regole IVA prevedono, altresì, che nel corso dell’anno la detrazione sia «provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».
In sostanza, la percentuale effettiva di IVA detraibile, in base al pro-rata, si determina con certezza solo a fine anno con la dichiarazione IVA, mentre per le fatture emesse nel corso dell’anno a tali fini si adotta, in via provvisoria, la percentuale di detraibilità risultante dall’anno precedente, salvo conguaglio.
Di conseguenza, quando le fatture vengono emesse, anche l’IVA indetraibile è ancora provvisoria.
Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate solo a fine anno è possibile calcolare l’importo effettivo dell’IVA indetraibile (che residua dopo aver applicato il pro-rata), ammessa al “110%” come componente di costo.
Sulla base di tale ricostruzione, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria detta le modalità di fruizione del Superbonus in favore dell’impresa istante e chiarisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura, questo è pari all’importo del corrispettivo dei lavori, al netto dell’IVA (con una forma di sconto “parziale” – cfr. anche la C.M. 24/E/2020).
Solo su tale importo, infatti, matura il corrispondente credito d’imposta del 110% in favore dell’impresa che ha eseguito gli interventi.
Diversamente, la quota di IVA indetraibile, relativa alle fatture dei lavori, è ammessa al Superbonus, per l’impresa committente/beneficiaria, solo in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che la possibilità di considerare anche l’IVA indetraibile, in tutto o in parte, tra i costi rimasti a carico dell’impresa vale solo ai fini del “110%”, come prevede la norma, e non anche per gli interventi edilizi che accedono ad altri benefici fiscali (ad es. il Bonus facciate).
Quindi, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, ai quali possono accedere le imprese, l’eventuale IVA in parte indetraibile non rientrerebbe nell’importo agevolabile.
In caso di impresa con pro-rata di detraibilità dell’IVA, il Superbonus spetta per la quota di IVA indetraibile solo in dichiarazione dei redditi, anche in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.
Inoltre, la regola che riconosce anche l’IVA solo parzialmente indetraibile come spesa agevolabile si applica solo per gli interventi che danno diritto al Superbonus.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.118 del 15 marzo 2022, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Superbonus per un’impresa che effettua sia operazioni imponibili ad IVA, che esenti, con una ridotta detraibilità del tributo, in base al meccanismo del pro-rata (cfr. l’art.19, co.5, del D.P.R. 633/1972).
Sul tema, l’Amministrazione finanziaria richiama, innanzitutto, la disposizione che, ai fini del “110%”, ammette tra le spese agevolabili anche l’IVA non detraibile, in tutto o in parte, a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall’impresa che accede al beneficio (cfr. art.119, co.9-ter, del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020).
Quest’ultima disposizione si applica in presenza di ridotta detraibilità dell’IVA per le imprese che effettuano operazioni sia imponibili che esenti, e per le quali l’ammontare dell’IVA detraibile viene calcolato in misura proporzionale rispetto alle prestazioni imponibili, secondo il sistema del pro-rata (rapporto tra le operazioni con IVA detraibile e la somma di tutte le operazioni, con IVA detraibile ed esenti effettuate nell’anno – cfr. gli artt.19, co.5 e 19-bis, co.1, del medesimo Decreto IVA).
Le regole IVA prevedono, altresì, che nel corso dell’anno la detrazione sia «provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».
In sostanza, la percentuale effettiva di IVA detraibile, in base al pro-rata, si determina con certezza solo a fine anno con la dichiarazione IVA, mentre per le fatture emesse nel corso dell’anno a tali fini si adotta, in via provvisoria, la percentuale di detraibilità risultante dall’anno precedente, salvo conguaglio.
Di conseguenza, quando le fatture vengono emesse, anche l’IVA indetraibile è ancora provvisoria.
Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate solo a fine anno è possibile calcolare l’importo effettivo dell’IVA indetraibile (che residua dopo aver applicato il pro-rata), ammessa al “110%” come componente di costo.
Sulla base di tale ricostruzione, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria detta le modalità di fruizione del Superbonus in favore dell’impresa istante e chiarisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura, questo è pari all’importo del corrispettivo dei lavori, al netto dell’IVA (con una forma di sconto “parziale” – cfr. anche la C.M. 24/E/2020).
Solo su tale importo, infatti, matura il corrispondente credito d’imposta del 110% in favore dell’impresa che ha eseguito gli interventi.
Diversamente, la quota di IVA indetraibile, relativa alle fatture dei lavori, è ammessa al Superbonus, per l’impresa committente/beneficiaria, solo in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che la possibilità di considerare anche l’IVA indetraibile, in tutto o in parte, tra i costi rimasti a carico dell’impresa vale solo ai fini del “110%”, come prevede la norma, e non anche per gli interventi edilizi che accedono ad altri benefici fiscali (ad es. il Bonus facciate).
Quindi, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, ai quali possono accedere le imprese, l’eventuale IVA in parte indetraibile non rientrerebbe nell’importo agevolabile.
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