Gli effetti sulla cessione dei credito del DL Antifrodi 2
Il DL n. 13/22 pubblicato in GURI n. 47 del 25/02/2022 come noto ha modificato, abrogando l’art. 28 c. 1 del DL n. 4/22 che limitava le cessioni ad una sola, le modalità con cui è consentito cedere i crediti da Bonus edilizi (Superbonus 110%, Bonus ristrutturazione al 50%, Ecobonus e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).
Nello specifico, viene previsto che:
– il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
In pratica, il beneficiario originario può cedere il bonus a qualsiasi altro soggetto, mentre chi lo acquista può utilizzarlo in compensazione o può cederlo ma solo a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario o imprese di assicurazioni. Questi ultimi soggetti potranno poi cedere il credito solo un’ulteriore volta e solo tra di loro.
Sono quindi ammesse al massimo 3 cessioni, dopo le quali non c’è più possibilità di trasferimento ed il credito deve essere utilizzato in compensazione.
-con effetto dalle comunicazioni relative alle prime cessioni o allo sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022:
– dopo la prima comunicazione, non è più ammessa la cessione parziale del credito d’imposta;
– al credito d’imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In sostanza, il beneficiario originario può continuare a cedere parzialmente il credito d’imposta (es, utilizzarlo in parte in dichiarazione dei redditi e in parte cederlo), mentre il soggetto che acquista il credito (o l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura) può cederlo solo per intero.
Vengono invece confermati i co. 2e 3 del medesimo art.28 del DL 4/2022, in base ai quali:
-i crediti d’imposta già oggetto di precedenti cessioni alla data del 17 febbraio 2022 (termine così prorogato, dal 7 febbraio, dal Provv dell’Agenzia delle Entrate 37381 del 4 febbraio 2022) possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari;
-dalla data di entrata in vigore del DL 4/2022 (27 gennaio 2022), sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.
La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’imposta viene estesa al cd Bonus alberghi (credito d’imposta pari all’80% per la riqualificazione energetica ed antisismica delle strutture alberghiere – art.1, DL 152/2021-legge 233/2021), e le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sempre con riferimento a tutti i bonus in edilizia, con l’art. 2 del DL vengono inasprite le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità nell’ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso, o attestino falsamente la congruità delle spese.
Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
È inoltre previsto l’adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare. In particolare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse (superando così il limite minimo di 500.000 euro).
Rinviamo alla nostra news per quanto riguarda le previsioni di cui all’art. 4 relative all’obbligo di applicazione del CCNL Edilizia, a cui è allegato anche il testo del DL.
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