L’immobile danneggiato dal sisma che ha fruito del contributo pubblico per la ricostruzione può accedere al Superbonus per gli interventi ulteriori senza decurtare dai limiti di spesa agevolati, il contributo ricevuto. La concessione di contributi pubblici per la ricostruzione privata non è, di per sé, causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 134/2022 resa ad un condominio che aveva beneficiato del contributo pubblico per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2009 e che, nel 2016, intendeva effettuare dei nuovi interventi di miglioramento energetico e di riduzione del rischio sismico fruendo del Superbonus.
Oggetto dell’istanza dell’amministrazione è la possibilità o meno di fruire dell’agevolazione potenziata per intero, dato che la disciplina del Superbonus (art. 119 commi 1-ter e 4-quater) stabilisce, in linea generale, che nel caso di erogazione di contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il 110% spetti solo sulla parte di spesa eccedente il contributo stesso.
Nel caso di specie, però, l’Agenzia chiarisce che il condominio istante può fruire per intero del Superbonus in quanto riferito ad interventi successivi ed ulteriori e rispetto a quello di ricostruzione post-sisma avvenuto in precedenza e finanziato con il contributo pubblico.
A fare la differenza, chiarisce l’Agenzia citando la RM 28/E del 23 aprile 2021 è l’autonomia degli interventi, per cui:
In questo ultimo caso, che riflette il caso di specie esaminato dall’Agenzia, la detrazione spetta nei limiti massimi previsti dalla norma con riferimento alle varie opere, senza che da essi vengano sottratti i contributi ricevuti per gli interventi di riparazione o ricostruzione già effettuati.
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