Valide fino al 29 giugno 2022 le iscrizioni in scadenza, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la circolare n. 16 del 2021, ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
La validità delle iscrizioni in scadenza è stata prolungata in virtù dell’art. 103, comma 2, l. n. 27 del 2020, a tenore del quale «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
Si ricorda che il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale da Covid-19.
Nella circolare si precisa tuttavia che per l’esercizio legittimo dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può infatti dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e all’applicazione di sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Le imprese possono verificare la scadenza dell’iscrizione all’interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it.
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