Approvato il regime di aiuto per prima assunzione di giovani under 36
La Commissione Europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo totale per i giovani under 36 per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework, decisione C (2021) 6827 final del 16 settembre 2021).
Ed infatti, trattandosi di misura inserita nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), l’esonero giovanile under 36 era subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
In proposito, si ricorda che – al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile – la Legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, eseguite nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Peraltro, la durata dell’esonero contributivo in questione, ferme restando le condizioni previste, è disposta per un periodo massimo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro privati che procedano ad assumere giovani under 36 in una sede o unità produttiva situate nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Si segnala che il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che rivestano o meno la natura di imprenditore; mentre, la misura non trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei riguardi delle imprese del settore finanziario. Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto in relazione ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, rispetto ai quali la rispettiva disciplina di riferimento già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Da ultimo, si evidenzia che tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, né è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, con l’incentivo all’assunzione per le donne lavoratrici c.d. “svantaggiate” o, infine, con la c.d. Decontribuzione Sud”.