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Modifiche al d.lgs 81/2008 in relazione a lavoro irregolare e tutela della sicurezza sul lavoro. D.L. n.146/2021

Nuove misure a tutela della sicurezza sul lavoro

25 Ottobre 2021
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In Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021.

Il D.L. introduce, al Capo II, alcune misure urgenti in materia di lavoro e, al Capo III, disposizioni finalizzate al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Evidenziamo il contenuto del nuovo art. 14 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs n. 81/08) rimandando per gli altri punti al documento ANCE Allegato.

 

Il nuovo articolo è così rubricato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

 

In particolare:

– al comma 1, è prevista l’adozione di un provvedimento di sospensione, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prescrizione, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro5 quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I

Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può

imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.


 

– al comma 2 il legislatore ha confermato il divieto per l’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.



– l’ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti nell’immediatezza degli

accertamenti nonchè, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale (comma 3)



– in linea con il vecchio comma 11–bis, al comma 4 è previsto che i provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.



– al comma 5 viene confermata l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai provvedimenti di sospensione.



– il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente provvede

limitatamente a quanto adottato in occasione dell’accertamento delle violazioni in

materia di prevenzione incendi (comma 6)


 

– al comma 9 il legislatore ha riportato le condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di

salute e sicurezza;


b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie

 

– le somme aggiuntive di cui alle summenzionate lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.



– al comma 11 è previsto che, su istanza di parte, la revoca del provvedimento, ferme restando le condizioni del comma 9, è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.



– confermata, al comma 14, la possibilità di fare ricorso entro 30 giorni, all’Ispettorato  interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

 

– il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

– l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

46666-DL 146_21 – Norme interesse per il settore.pdfApri
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