Circolare AdE sulla misura di annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a 5000 euro
Come noto il DL Sostegni (n.41/2021) all’art. 4 prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 20213, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi con l’allegata circ. n. 11/E del 24 settembre 2021.
Lo stralcio riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.
Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo5, rileva l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento.
La norma trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate (rottamazione ter – Saldo e stralcio 2019 ed altri), sono invece escluse espressamente:
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate–Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio (occorre minursi di codice fiscale, essere a conoscenza del numero e della data della comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata inviata dall’Agenzia delle entrate–Riscossione ed indicare l’e–mail di riferimento del debitore che deve essere confermata.)
I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi: alle persone fisiche e non che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, previa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate sui dati che forniti dell’agente della riscossione.
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