Elaborate prime procedure per la verifica del Green pass nei luoghi di lavoro privati in attuazione di quanto previsto dal DL n. 127/2021
Dal 15 ottobre al 31 dicembre chiunque acceda a spazi aziendali (uffici, cantieri, depositi ecc.) è obbligato a munirsi preventivamente di certificazione verde.
L’art. 3 del DL n. 127/2021 pubblicato in gazzetta il 21 settembre 2021, prevede che l’obbligo riguardi tutti i soggetti (dipendenti, titolari, volontari, esterni che a qualunque titolo accedano a spazi in cui viene svolta attività) delle aziende e delle aziende subfornitrici.
La verifica a campione, secondo una procedura liberamente individuabile dall’azienda, può essere effettuata quotidianamente dal titolare in persona o da uno o più incaricati (dipendenti dell’azienda), preferibilmente all’ingresso o all’inizio della attività che il soggetto obbligato è chiamato a svolgere.
Ai fini dell’individuazione delle procedure, in attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 3 del suddetto decreto, è stata predisposta la seguente documentazione che ciascun datore di lavoro potrà personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale:
Tale documentazione, disponibile anche in formato word, contiene prime indicazioni operative che saranno suscettibili di modifiche e/o integrazioni a seguito dell’emanazione delle Linee guida nel settore pubblico e/o a seguito di ulteriori indicazioni da parte di altri soggetti deputati.
In caso di mancata esibizione della certificazione verde il lavoratore/soggetto diverso non deve essere ammesso ai luoghi di lavoro e nel caso di un lavoratore viene considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Nelle aziende con massimo 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, l’azienda può sospendere il lavoratore per un periodo pari a quello del contratto a tempo determinato eventualmente utilizzato per la sostituzione. La durata della sospensione non può superare i 10 giorni rinnovabili per una sola volta.
Le violazioni per mancata verifica o mancata adozione di procedure organizzative sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro raddoppiabili in caso di reiterazione.
Per la violazione dell’obbligo di accesso solo se muniti di certificazione è prevista una sanzione ammnistrativa da 600 a 1500 euro.
Le verifiche affidate dal Prefetto saranno effettuate da organi di polizia (anche municipale) dalle ASL e dagli ispettorati.
Alleghiamo la documentazione relativa alle procedure ed i modelli in word da personalizzare.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.