E’ stato pubblicato il decreto n. 312/2021, riguardante il BIM, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
Il decreto legge n.77 “semplificazioni” ha previsto che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici, sinteticamente denominati BIM.
A tal fine il Ministro ha stabilito le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM, con apposito provvedimento coordinato col decreto n. 560 del 2017.
Il provvedimento pubblicato individua i criteri premiali richiamati dal decreto Semplificazioni ed integra il precedente decreto con le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM, aggiornando la tempistica di obbligatorietà del BIM ed alcune definizioni e termini in base all’evoluzione che l’argomento ha avuto dal 2017 ad oggi.
Per quanto riguarda i punteggi premiali, è inserito l’articolo 7 bis che permette alle stazioni appaltanti di introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali a titolo indicativo:
- proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
- proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
- proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
- proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche al fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
- proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
- previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
- previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Per quanto riguarda la tempistica di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia di un milione di Euro, con le nuove scadenze che tengono conto delle diverse tipologie di opere ed interventi nonché della particolarità delle manutenzioni:
- 1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- 1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- 1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.
Infine, per quanto riguarda le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, per garantire uniformità di utilizzazione del BIM, viene precisato che devono fare riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
- norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
- norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO (ad esempio le norme UNI EN ISO 19650);
- norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI (ad esempio quelle della serie UNI 11337).
In allegato:
decreto n. 312 del 2-8-2021
decreto n. 560 del 1-12-2017