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Adottato il DM Lavoro sulla congruità

Dal 1° novembre al via la verifica della congruità della mano d’opera in cantiere

5 Luglio 2021
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E’ stato firmato il 25 giugno scorso dal Ministro del Lavoro , il decreto per la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

In attesa della pubblicazione in gazzetta vi anticipiamo i contenuti del Decreto.

La verifica della congruità verrà effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • la verifica della congruità è riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;
  • rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • la verifica della congruità si applica, nei lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro;
  • in fase di prima applicazione la verifica viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all’Accordo suddetto;
  • per la verifica della congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
  • in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate;
  • l’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente;
  • per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva;
  • qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità;
  • la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria in BNI;
  • se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento;
  • l’impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online;
  • ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell’appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente;
  • le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021;
  • la CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un’apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL.

Nel decreto è stata, inoltre, prevista la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INL, l’INPS, l’INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall’adozione del decreto, delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa.

Tale convenzione consentirà di rendere disponibili le seguenti informazioni:

  • gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata;
  • i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sarà inoltre costituito, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’INL e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

45414-Decreto-Congruita-20210629.pdfApri
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