Sbloccati i licenziamenti e nuove misure di sostegno alle imprese
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) rubricato “misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19″
Di particolare interesse per il settore delle costrzuioni: nuovo meccanismo di indennizzi per i contributi a fondo perduto e sostegni dedicati per le attività che sono state finora maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid, risorse per garantire l’accesso al credito e la liquidità alle imprese, agevolazioni fiscali alla filiera del tessile e della moda, un nuovo intervento per potenziare la ricerca, e una modifica al blocco dei licenziamenti.
Contributi a fondo perduto
Il decreto legge ha previsto un pacchetto di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 15,4 miliardi.
In particolare:
– 8.000 milioni di euro per l’anno 2021 sono stanziati per gli indennizzi automatici corrisposti dall’Agenzia delle Entrate;
– 3,4 miliardi di euro per gli indennizzi alternativi che spettato a chi avrà subito un calo di fatturato (per cui è demandato ad altro decreto stabilire la percentuale) tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020,
– 4 miliardi di euro per gli indennizzi a conguaglio calcolati sul risultato d’esercizio
In sostanza la misura si sviluppa su 3 differenti ristori:
1) la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto con determinate range di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
2) un secondo componente basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
3) una terza componente, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale componente è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 27).
Sulla prima componente dunque nessuna novità rispetto al precedente DL sostegni e in pratica prevede che il contributo spetti nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (dl sostegni), purché il soggetto ottenga tale contributo e non abbia indebitamente percepito o non abbia restituito il contributo stesso. In pratica, quindi, il soggetto che ha ottenuto il precedente contributo riceverà un contributo dello stesso importo.
Ricordiamo che il contributo del DL sostegni 1 va richiesto entro il 28 maggio e spetta a tutte le imprese che hanno registrato una diminuzione del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019 superiore al 30% e hanno ricavi inferiori a 10 milioni di euro. Il contributo sarà pari ad una percentuale della diminuzione di fatturato medio annuo variabili dal 60% al 20% in funzione del cluster dimensionale di fatturato.
In alternativa al contributo sopra dettagliato, le imprese possono richiedere un contributo a fondo perduto se hanno perdite di fatturato medio mensile nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020” inferiore almeno del 30 per cento. Per ottenere questo contributo (art. 1 comma 5 e 9 ) le imprese presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa e secondo le disposiozni che l’AdE emanerà.
Misure in materia di licenziamenti e cassa integrazione.
Il decreto Sostegni bis (art. 40), ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Ciò sostanzialmente produce i seguenti effetti suylle aziende soggette a CIG Ordinaria, come tutto il settore edilizia:
Se l’azienda NON ha in corso cassa integrazione, può recedere da rapporti di lavoro secondo le ordinarie procedure
Se l’azienda ha in corso cassa integrazione può continuare a utilizzarla, senza pagamento del contributo addizionale, a condizione che si impegni a NON licenziare, per tutta la durata e comunque fino al 31 dicembre 2021.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.