Ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per l’utilizzo dei Superbonus tramite cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
Sempre entro il 15 aprile dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
Questo secondo[1] rinvio disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 si lega, così è precisato nelle motivazioni del documento, alla proroga del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata al 10 maggio 2021, disposta dal DL 41/2021 (cd .Decreto Sostegni)[2].
La proroga per la comunicazione all’AdE dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo vale esclusivamente per le spese sostenute nel 2020.
Resta fermo, quindi, che, in linea generale il termine d’invio della suddetta comunicazione è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è riconosciuta la possibilità di utilizzo alternativo alla detrazione, ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.
[1] Cfr. ANCE “Superbonus 110%: proroga al 31 marzo della comunicazione all’AdE per cessione credito e sconto in fattura” – ID. N. 43653 del 23 febbraio 2021. In proposito ANCE “Superbonus – CM 24/E/2020 e modalità applicative”- ID n.41309 del 24 agosto 2020; “Superbonus 110%: Approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’AdE” – ID n.41949 del 13 ottobre 2020.
[2] Cfr. ANCE “D.L. Sostegni – Misure fiscali d’interesse” – ID N. 44083 del 24 marzo 2021.