13 settimane di Cassa Integrazione e blocco licenziamenti fino al 30 giugno
Il DL n. 41/2021 ha previsto un ulteriore periodo di CIGO COVID 19.
Limitandoci ad informarvi sulle misure rilevanti per il settore edile, le aziende potranno sospendere o ridurre l’attività per 13 setimane (dal 1° aprile al 30 giugno 2021) i lavoratori in forza alla data odierna (data di entrata in vigore del Dl – 23.03.2021).
Per il ricorso alla CIGO non è dovuto il pagamento dell’addizionale e le domande di autorizzazione andranno presentate entro il mese successivo a quello di inizio della CIG. In prima applicazione il termine è quello di aprile cosa alquanto complessa considerato che il primo periodo utile decorre dal 1° aprile.
Semplificata la procedura di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig», accantonato quindi il modello SR41 semplificato.
Confermata la possibilità di richiedere il pagamento diretto in alternativa alla compensazione di cui al d.lgs n. 148/2015.
Infine prorogato al 30 giugno il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo.
Dal combinato disposto delle due disposizone si evicne che nel caso di lavoratori assunti dopo il 23 marzo non vi sia alcun sostegno e nel caso di cessazione della prestazione prima del 30 giugno non sarebbe possibile licenziarli. Si consiglia quindi di procedere con assunzioni a tempo determinato.
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