Ai fini del Sismabonus acquisti al 110%, ivi compresa l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, non è necessaria l’attestazione della congruità dei costi nel Modello B relativo all’asseverazione di rischio sismico, perché il beneficio fiscale è calcolato sul corrispettivo di vendita dell’unità immobiliare risultante dal rogito, e non sulle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, accogliendo le istanze dell’ANCE, nella Risposta n.190/E del 17 marzo 2021, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Super Sismabonus Acquisti, riconosciuto per l’acquisto di abitazioni nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 ed il 30 giugno 2022[1].
Come noto, a seguito dell’introduzione del Sismabonus al 110%, nel Modello di asseverazione del rischio sismico è stata inserita l’indicazione della congruità dei costi[2], ed in particolare del “costo complessivo dell’intervento”, suddiviso tra spese professionali e lavori, che costituisce un requisito di accesso al beneficio (cfr. il nuovo Allegato B al D.M. 58/2017, introdotto dal D.M. 6 agosto 2020, n.329)[3].
Tuttavia, come rilevato dall’ANCE fin dall’introduzione della misura potenziata, l’ulteriore adempimento relativo all’attestazione della congruità dei costi appare disallineato rispetto alla specifica disciplina del Sismabonus acquisti, nella quale le spese agevolate coincidono con quella, unica, di acquisizione dell’immobile ricostruito e alienato dalle imprese a prezzo di mercato.
Al riguardo, accogliendo le istanze dell’ANCE, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.190/E/2021 chiarisce che il Sismabonus acquisti al 110% viene calcolato in base al «prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati».
Di conseguenza, fermi restando tutti gli ulteriori requisiti, la congruità dei costi non deve essere attestata né per usufruire del Sismabonus acquisti al 110%, né ai fini dell’opzione per le modalità alternative di fruizione del beneficio (cessione del credito e sconto in fattura)[4].
Nel caso di specie, inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
Su tale ultimo aspetto, l’Agenzia delle Entrate non si pronuncia ulteriormente, ma si evidenzia che, stante il pagamento di acconti in data precedente all’entrata in vigore del Superbonus, per il medesimo acquisto dell’abitazione occorre sottrarre dalla spesa massima agevolabile (96.000 euro), l’importo degli acconti versati prima del 1° luglio 2020, per i quali la detrazione opera fino all’85%[5] (e non al 110%).
[1] Cfr. l’art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. anche l’art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, relativo al Sismabonus acquisti ordinario.
[2] Nonché del possesso, in capo al professionista, di un’adeguata polizza assicurativa.
[3] Cfr. anche l’art.119, co.13 e13-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.
[4] Ai sensi dell’art.121 del citato D.L. 34/2020. Nel caso di specie, la vendita dell’abitazione era stata effettuata dopo il 1° luglio 2020 (e quindi agevolabile con il Superbonus), ma la procedure autorizzatorie relative all’intervento erano iniziate in precedenza, ed era stato utilizzato il previgente Modello B, che non prevedeva la congruità dei costi.
[5] Si ricorda, infatti, che, ai fini del Sismabonus acquisti ordinario, la detrazione spetta in misura pari al 75% (diminuzione del rischio sismico di una classe), ovvero all’85% (riduzione del rischio sismico di due classi).