• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • https://enna.ance.it/2026/02/17/ance-enna-diventa-sportello-in-rete-mepa/

Con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 21 l'inps fornisce indicazioni operative per la trasmissione delle domande di CIG

Dall’INPS le istruzione per le domande di CIG-Covid Legge di bilancio 2021

2 Febbraio 2021
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), intervenendo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021.

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.

Con il messaggio l’INPS comunica che nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella menzionata legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.

Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.

Sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

43369-Messaggio numero 406 del 29-01-2021.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata