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L’Agenzia delle Entrate nella C.M. 34/E/2020 fornisce chiarimenti in merito alla transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi d’impresa

Transazione fiscale nella crisi d’impresa – I chiarimenti della C.M. 34/E/2020

14 Gennaio 2021
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Indicazioni per i propri Uffici, per i professionisti e per le imprese coinvolte nelle procedure relative alla composizione della crisi d’impresa in merito all’accesso all’istituto della transazione fiscale, alla luce delle ultime novità normative.

Questo il contenuto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 29 dicembre 2020, in materia di transazione fiscale, anche alla luce delle ultime modifiche normative intervenute sul tema.

Come noto, da ultimo il D.L. 125/2020, convertito con modifiche nella legge 159/2020, ha modificato gli artt.180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in vigore dallo scorso 3 dicembre.

In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui la proposta di soddisfacimento del Fisco è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Tali novità sono intervenute per tener conto della perdurante emergenza sanitaria, al fine di fornire una maggior tutela alle imprese in stato di insolvenza e, di fatto, anticipano, per tale aspetto, gli analoghi contenuti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

In particolare, la C.M. 34/E/2020 evidenzia le particolarità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti per quel che riguarda i profili dell’ammissibilità a tali procedure, gli oneri a carico delle imprese coinvolte e gli effetti.

Inoltre, tenuto conto del ruolo dei professionisti in merito alla redazione delle attestazioni su cui si basano proposte di soddisfacimento dei crediti, l’Amministrazione finanziaria si sofferma:

  • sul requisito dell’indipendenza dei professionisti coinvolti nelle procedure;
  • sulle attività propedeutiche all’attestazione;
  • sugli elementi che devono essere inseriti nella relazione, che condiziona anche le valutazioni dei creditori.

Al riguardo, per ritenere accoglibile una proposta di transazione fiscale in merito al credito tributario, occorre valutare la convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.

Un’ulteriore indicazione d’interesse riguarda il trattamento preferenziale in favore dei cd. “creditori strategici”, ritenuti tali dall’attuale legge fallimentare, «in funzione dell’imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale».

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che un trattamento del credito tributario non rigorosamente in linea con le prescrizioni normative relative all’ordine dei privilegi, potrebbe anche ritenersi giustificabile nell’ambito delle valutazioni extra-contabili connesse alla ratio legis della salvaguardia del valore impresa.  Preme, tuttavia, rilevare che la strategicità del creditore dovrà essere giustificata sulla base di elementi oggettivi e concreti e non meramente asserita».

Infine, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali, volte a garantire un metodo uniforme, su tutto il territorio nazionale, in merito alla valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari.

43071-Circolare dell AdE n_34_E del 29 dicembre 2020.pdfApri
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