L'Agenzia delle Entrate fissa alcuni principi in tema di bollo e procedure negoziate
L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 5 gennaio scorso ha fornito la sua interpretazione circa l’assoggettamento a imposta di bollo delle domande di partecipazione a manefestazioni di interesse e a procedure negoziate evidenziando che tali documenti non rientrano tra quelli previsti dall’art. 3 della Tariffa.
Ciò in quanto, l’adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte operatoreeconomico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.
Con riferimento all’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e cheè finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, oda invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, “svolta in modalità telematica, finalizzata all’individuazione di idonei operatorieconomici, da invitare alla successiva procedura negoziata” che “non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico” e che “non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggettiche hanno inviato manifestazione di interesse (…) possano vantare alcuna pretesa” .
Per le sue esposte caratteristiche, l’Agenzia concorda con l’istante che il documento denominato manifestazione di interesse non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo.
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