Anche nel caso del condominio minimo, ossia il condominio composto da due soli proprietari (o, ad esempio nel caso di una molteplicità di unità abitative tutte appartenenti ad un unico proprietario, tranne una) per approvare le spese necessarie alla effettuazione di lavori di manutenzione e riparazione delle parti comuni (es. tetto, facciata) si deve procedere ritualmente con una apposita delibera analogamente a quanto avviene nei condomini con più partecipanti ma con alcuni adeguamenti. Sarà, infatti, sempre necessario raggiungere l’unanimità, essendo di fatto impossibile seguire il criterio della maggioranza. Il voto di ciascun condomino deve infatti essere conteggiato singolarmente e non deve essere conteggiato secondo il numero di diritti vantati sulle unità immobiliari.
Laddove però non si raggiunga l’accordo chi fosse comunque intenzionato ad eseguire i lavori sarà costretto a ricorrere all’autorità giudiziaria. E’ quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25558 del 12 novembre 2020.