L’Agenzia delle Entrate si pronuncia nuovamente in via ufficiale sull’applicazione del Superbonus al 110%, ufficializzando alcune delle domande provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (CAF).
È di queste ore, infatti, l’emanazione della Circolare n.30/E/2020 che, dopo la Circolare n. 24/E/2020 dell’agosto scorso e le molte risposte agli interpelli pubblicati nei mesi scorsi, fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che rientrano nell’ambito applicativo dell’art.119 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.
Numerose le tematiche affrontate, per alcune delle quali si conferma quanto già anticipato sia nelle FAQ della stessa Agenzia, sia durante l’incontro con la stampa specializzata “Telefisco Superbonus 110%” dello scorso 27 ottobre e nell’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, tenutasi lo scorso 18 novembre[1].
Tra le indicazioni fornite, si segnala, a puro titolo esemplificativo, che alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment, di cui all’art.17ter DPR 633/1972.
L’Amministrazione finanziaria ammette, inoltre, la possibilità di effettuare interventi “trainanti”, e beneficiare conseguentemente delle suddette agevolazioni, anche se i lavori sono effettuati solo su una pertinenza, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del DL 34/2020.
Un’ulteriore tematica affrontata nel documento è quella relativa agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione, però, che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.
Il documento di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal DL 104/2020, convertito con modifiche nella legge 126/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Tuttavia va ricordato che la disciplina dei Superbonus al 110% è al momento oggetto di modifiche da parte del Disegno di Legge di Bilancio 2021 (Atto Camera 2790bis – A), ancora in corso di approvazione definitiva, che ha apportato diverse novità che riguardano la disciplina della detrazione, di cui la Circolare in commento non si tiene conto.
In particolare, il potenziamento al 110% delle percentuali di detrazione sarà applicato anche alle spese sostenute sino al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento. Al potenziamento delle detrazioni esistenti si affianca anche il rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, che vengono prorogati dal Disegno di Legge di Bilancio 2021, anche per il 2022.
[1] Cfr. ANCE “Superbonus al 110%, ok ai lavori sulla terza unità immobiliare se ne beneficia il locatario” – ID n.41630 del 21 settembre 2020; “Superbonus al 110% per lavori condominiali – OK per le unità A/1”– ID n. 41786 del 1° ottobre 2020; “Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” – ID n. 42175 28 ottobre 2020; “Superbonus – Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini” – ID n. 42503 del 23 novembre 2020.