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L’ANAC, al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni che regolano il pagamento del subappaltatore, con il Comunicato del Presidente ha fornito alcune indicazioni in merito al pagamento diretto delle micro o piccole imprese.

Subappalto: il subappaltatore può rinunciare al pagamento diretto

21 Dicembre 2020
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L’ANAC, al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni che regolano il subappaltato, ha chiarito la derogabilità contrattuale dell’obbligo di pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti alle micro o piccole imprese.

È quanto emerge dal Comunicato del Presidente, 25 dicembre 2020, con cui l’ANAC approfondisce l’art. 105, c. 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, che prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa.

Tale disposizione, osserva L’ANAC, se da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell’appaltatore, dall’altro le espone ai ritardi della stazione appaltante nell’emissione dei SAL e nell’esecuzione dei pagamenti, compromettendo, di fatto, l’efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore.

Coerentemente, deve ritenersi che se alle stazioni appaltanti, soggette ad obbligo di natura vincolante, è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, di contro, alle piccole e medie imprese, titolari di un diritto potestativo, è permesso rinunciare liberamente al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse (fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante nel caso di inadempimento dell’appaltatore).

Detta rinuncia, precisa l’ANAC, deve essere manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante oppure essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.

Nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, prosegue l’ANAC, può altresì essere previsto che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante.

In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici.

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Link esterni

·         Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020

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