Messaggio INPS che circoscrive gli effetti ai fini NASPI della cessazione diel rapporto di lavoro
L’INPS dopo la circ. n. 111 del 29 settembre 2020 con cui dava indicazioni sulle modalità di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, torna sul tema per fornire ulteriori chiarimenti.
Partendo dall’assunto che al fine di accedere alla NASPI è necessario che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario, l’INPS evidenzia che il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso alla stessa che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato.
In particolare viene specificato che la NASPI spetta anche nei casi di:
– di dimissioni per giusta causa
– di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione
– di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda senza ragioni tecniche
– di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici
– di licenziamento con accordo sindacale incentivanete ex art. articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2020
in allegato il testo del messaggio INPS