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La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

27 Novembre 2020
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Con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017– G.U. n. 302/17) è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano formazione per il personale dipendente in ordine alle conoscenze tecnologiche previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.

 

Destinatari del credito d’imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Il beneficio è applicabile per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020).

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale [1]  riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

 

Le attività di formazione agevolabili sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze tecnologiche previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”, quali in particolare:

 

– big data e analisi dei dati; 

– cloud e fog computing;

– cyber security;

– sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

–  integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

 

Il personale dipendente interessato è quello titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a termine, nonché quello che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. In tale ultima ipotesi, le spese ammissibili non possono però eccedere il 30% della spettante retribuzione complessiva annua.

 

Per i lavoratori apprendisti le attività ammissibili sono quelle esplicitamente sopra richiamate. Il credito d’imposta è comunque applicabile anche qualora la partecipazione alle attività formative interessi collaboratori non legati all’impresa da un rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato.

 

Nell’ipotesi di attività formative erogate da soggetti esterni all’impresa, si ritengono ammissibili solo le attività commissionate, oltreché alle università o strutture collegate, a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative finanziate presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa o a soggetti accreditati presso i Fondi interprofessionali secondo il Regolamento Ue n. 68/01, nonché a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

 

Le attività di formazione sono ammissibili al credito d’imposta purché pattuite espressamente attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e purché, con specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

 

 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

 

In particolare, è richiesta apposita certificazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nonché una relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, in caso di formazione interna all’impresa, deve essere predisposta dal dipendente partecipante in veste di docente o tutor oppure dal responsabile aziendale delle attività formative, mentre, in caso di attività formative commissionate a soggetti esterni all’impresa, sarà curata e rilasciata all’impresa dallo stesso soggetto formatore esterno.

 

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione sono portate in aumento del credito d’imposta spettante, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando comunque il rispetto del limite massimo di 300.000 euro.

 

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

 

Si evidenzia, infine, che il beneficio in esame è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dal già citato Regolamento UE n. 651/2014.

 


[1] Per “costo aziendale” si assume la retribuzione al lordo delle ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

 

 

Normativa:

  • Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.2
  • Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
  • Testo del decreto 4 maggio 2018 (pdf) – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
  • Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018 (pdf)
  • Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 – Chiarimenti sul credito d’imposta (pdf)
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