Accogliendo le tesi dell’ANAC, il Consiglio di Stato ha confermato la gratuità delle piattaforme di e-procurement e ha ribadito che, per esercitare le funzioni di Centrale di committenza, occorre l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori
alleghiamo commento ANCE – Direzione OOPP e la relativa sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l’illeggittimità delle clausole che impongono il pagamento di oneri a favore di Asmel (nelle sue varie articolazioni) a carico dell’aggiudicatario.
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